Condividi su facebook
Condividi su twitter
Pronunciamento della Corte di Cassazione a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap)
fondi_agricoli

Se un terreno fabbricabile è posseduto (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento) da più persone fisiche, di cui una sola lo utilizza per l’esercizio dell’attività agricola, essendo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap), tutti i comproprietari o contitolari di diritto reale potranno considerare il terreno come "agricolo" ai fini dell’ICI.
Lo ha riaffermato una sentenza della Corte di Cassazione con sentenze nr. 14825 e 14824 depositate lo scorso 5 luglio. Un disposto, quello dei giudici "con l’ermellino", che riaprirà probabilmente anche a livello locale il contenzioso tra alcuni cittadini contribuenti ed i Comuni che, invece, fino ad ora avevano voluto perseguire un orientamento diverso, nonostante l’orientamento già delineato dalla Suprema Corte con sentenze n. 26878 del 21 dicembre 2009 e n. 15566 del 30 giugno 2010.
Secondo i giudici, un terreno, pur suscettibile di capacità edificatoria, va considerato agricolo ogni qualvolta esistano le seguenti condizioni:
– possesso e conduzione diretta del fondo da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
– persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.
In tal caso il terreno soggiace all’Ici sulla base del valore catastale, dovendosi prescidere dalla sua obiettiva potenzialità edificatoria.
Con l’ultimo pronunciamento, la Cassazione ha sentenziato che la considerazione dell’area come terreno agricolo ha carattere oggettivo e, quindi, si estende a ciascuno dei comproprietari o contitolari dei diritti domenicali.

condividi su:

Condividi su facebook
Condividi su twitter