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Sostegno agli alunni disabili, la Corte Costituzionale boccia il Governo

La misura del sostegno deve essere commisurata alle effettive esigenze e non a parametri teorici e fissi
di: Bic 08/03/2010 - h 00,00

Fortuna che c'è ancora in Italia chi si preoccupa che la Costituzione repubblicana sia salvaguardata di fronte ai distruttori dello Stato di Diritto.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2010 ha risolto il problema creato  agli alunni con disabilità dall'art 2 commi 413 e 414 della Legge finanziaria  n. 244/08 che hanno fissato un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno vietando contestualmente la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto.
La vicenda era cominciata al Tar di Catania che aveva negato la richiesta di ore aggiuntive ,rispetto a quelle concesse dall'Ufficio scolastico, ad un'alunna con certificazione di grave disabilità, con la motivazione che ormai la legge sopraccitata aveva abrogato la possibilità di deroghe con la concesione di ore aggiuntive, precedentemente consentita. 
La Corte con la sentenza depositata il 26 Febbraio scorso ha accolto il ricorso, dichiarando incostituzionali le norme citate, poiché in contrasto con gli art 2,3,10, 34e 38 della Costituzione.
La Corte ha disatteso le obiezioni dell'Avvocatura dello Stato secondo cui il Legislatore ha la discrezionalità di decidere come regolare il diritto allo studio anche degli alunni con disabilità, fissando un rapporto medio nazionale di un posto di sostegno   ogni due alunni certificati con disabilità.
La Corte ha  invece motivato che l'integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito per gli alunni con disabilità che si realizza fondamentalmente tramite l'assegnazione di docenti per il sostegno secondo le " effettive esigenze " di ciascuno e non secondo un rapporto medio nazionale. Pertanto la situazione di gravità richiede una quantità di risorse maggiore rispetto a chi tale situazione non abbia.
La Corte ha argomentato sia sulla base della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che all'art 24 riconosce il diritto all'inclusione scolastica, sia  sulla base dell'art  3 Cost che impone una differente valutazione delle effettive esigenze a seconda della gravità della situazione di disabilità, sia sulla base della normativa italiana, in particolare la L.n. 104/92, come interpretata  dalla costante Giurisprudenza della stessa Corte ed in particolare dalla Sentenza n. 215/87.
Quanto all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato che , citando la sentenza della stessa Corte n. 251/08, riteneva insindacabile la discrezionalità del legislatore , la Corte fa presente che nella stessa Sentenza è stabilito che tale discrezionalità incontra un limite invalicabile nel nucleo essenziale del diritto allo studio costituzionalmente garantito, che è costituito, in tal caso, dal rispetto  delle "effettive esigenze " imposte dalla situazione di gravità.
Adesso il Ministero dovrà rivedere la normativa amministrativa sulla riapertura delle deroghe e le famiglie potranno richiedere, se motivate, ore aggiuntive di sostegno. Entro Giugno.

Forse prima di questa sentenza i giudici si sono riletti Piero Calamendrei.
"
Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza; in quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è stata. Allora il partito dominante segue un'altra strada. Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. [...] Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. "
(dal discorso al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale, Roma, 11 febbraio 1950)
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