Pessimisti i commercianti: qualche milione di euro in meno dello scorso anno la spesa prevista
saldi

Domani, 12 luglio, partono i saldi in Umbria. L’occasione per spendere un po’ di soldi con la speranza di un buon affare ci sarà fino al 9 settembre. Chi vorrà potrà approfittare potrà usufruire dei saldi anche nelle regioni limitrofe: a Roma e a Firenze si dovrà attendere fino al 14 luglio (fine il 24 agosto nel Lazio e 10 settembre in Toscana); ad Ancona e Bologna i saldi sono in corso dal 7 luglio e termineranno il 1° settembre nelle Marche, 7 settembre per l’Emilia Romagna. Il valore complessivo dei saldi in Italia è stato stimato in 3 miliardi e 105 milioni di euro. Confcommerciò è pessimista rispetto allo scorso anno in cui il valore dei saldi sarebbe stato più elevato (3,132 miliardi).
Gli oltre 3 miliardi di euro il valore dei prossimi saldi estivi incidono per il 35% sul fatturato annuo delle vendite di fine stagione. Gli italiani sono più propensi a spendere per i saldi invernali che costituiscono il restante 65% dei saldi annuali. Per i saldi estivi ogni famiglia, in media di 2,5 componenti, spenderà poco più di 260 euro. Ma ci sono regioni dove i saldi impegneranno molto di più. E’ stimata in 209 euro a persona (470 a famiglia, quasi il doppio di quella nazionale) la spesa media dei milanesi che compieranno i loro acquisti durante i saldi estivi. Negli ultimi quattro anni in Lombardia è cresciuta fortemente l’incidenza della spesa, per il comparto moda. Nel periodo dei saldi nel 2003 su 100 euro se ne spendevano 23 durante i saldi; ora sono 36. A Firenze, invece, ogni famiglia spenderà, secondo le previsioni dei commercianti toscani, mediamente 265 euro. Una spesa molto inferiore ai 370 euro che ogni nucleo familiare ha ‘lasciato’ nei saldi 2006.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi:
la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

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