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La severità delle nuove norme del codice della strada si sgonfia: il sequestro del mezzo se il guidatore è ubriaco o drogato è obbligatorio per le moto e solo eccezionale per le auto

La presunta e, da molti sperata, nuova severità contro gli automobilisti che si mettono al volante dopo abbondanti libagioni, perde pezzi strada facendo.
Con una circolare inviata a tutte le Prefetture, la Polizia Stradale precisa i casi in cui si attua il sequestro dei veicoli ai conducenti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, così come sancisce il Decreto legge del 3 agosto che ha modificato il Codice della Strada.
Il sequestro preventivo del veicolo non può infatti essere disposto in ogni caso di accertamento, ma “solo quando ricorrono i presupposti richiesti dall’articolo 321 del Codice di procedura penale per la sua applicazione” esso deve dunque essere considerato “una misura estrema”.
La circolare riporta alcuni esempi significativi: nel caso in cui “il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori”, non è necessario il sequestro del mezzo.
Anche nei casi in cui “pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo”, non è possibile ricorrere al sequestro del veicolo.
Diverso è il caso dei motocicli, per i quali invece continua a valere la norma che impone in ogni caso il sequestro del mezzo.

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