La presunta e, da molti sperata, nuova severità contro gli automobilisti che si mettono al volante dopo abbondanti libagioni, perde pezzi strada facendo.
Con una circolare inviata a tutte le Prefetture, la Polizia Stradale precisa i casi in cui si attua il sequestro dei veicoli ai conducenti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, così come sancisce il Decreto legge del 3 agosto che ha modificato il Codice della Strada.
Il sequestro preventivo del veicolo non può infatti essere disposto in ogni caso di accertamento, ma “solo quando ricorrono i presupposti richiesti dall’articolo 321 del Codice di procedura penale per la sua applicazione” esso deve dunque essere considerato “una misura estrema”.
La circolare riporta alcuni esempi significativi: nel caso in cui “il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori”, non è necessario il sequestro del mezzo.
Anche nei casi in cui “pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo”, non è possibile ricorrere al sequestro del veicolo.
Diverso è il caso dei motocicli, per i quali invece continua a valere la norma che impone in ogni caso il sequestro del mezzo.
- Redazione
- 30 Agosto 2007
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