Lo chiede il presidente del gruppo Ds-Uniti nell'Ulivo, mentre la minoranza presenta una propria mozione ed a Terni si organizzano fiaccolate di protesta

Mentre a Terni si fanno fiaccolate e scintille scaturiscono dalle frizioni tra le forze di maggioranza, una mozione della minoranza consiliare fa il punto sullo “stato dell’arte” dei rifiuti speciali in Umbria.
Tale mozione, paradossalmente, potrà servire ad quietare le acque in casa della Lorenzetti, in quanto è evidente che lo scopo della minoranza non è tanto quello di far revocare la delibera di Giunta contestata, quanto quello di far risaltare che “l’allarme di natura ambientale presente nella nostra Regione che si esprime con varie forme di protesta o attraverso comitati non può essere gestito dalla coalizione di centro sinistra e dalla Giunta Lorenzetti come accaduto fino ad oggi. E’ ormai evidente che esiste una frattura di natura politica tale che non permette alla Giunta di governare il settore ambiente e territorio. In realtà non esiste una maggioranza”.
In realtà, si potrebbe obiettare che l’allineamento della Regione Umbria alle decisioni della Corte Costituzionale sia andato un po’ troppo oltre: “liberalizzando” l’ingresso di rifiuti speciali in Umbria da altre regioni anche quando ci fossero, più vicini a quest’ultime, impianti idonei.

Il lettore, tuttavia può farsi una idea propria anche leggendo le righe che seguono
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In primo luogo l’art. 2 (Piano regionale di gestione dei rifiuti) della LR 14/2002 recita:
Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del D.lg. 22/1997 si articola nel:
a) piano di gestione dei rifiuti urbani;
b) piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi;
c) piano per la bonifica delle aree inquinate.
Il D.lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni all’art. 22 comma 3 lett. c), afferma che il piano regionale di gestione dei rifiuti deve, tra l’altro, “assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;”
La L.R. 14/2002 all’art. 4 comma 1. lett. e), specifica che il Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi “definisce, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.”
Peraltro delle sentenze, emesse in questi anni dalla Corte Costituzionale, relativamente al divieto imposto da alcune regioni sullo smalti mento extra-regionale dei rifiuti speciali e cioè all’ingresso sul proprio territorio di flussi originati altrove hanno di fatto fortemente limitato la possibilità di introdurre limiti agli spostamenti dei rifiuti speciali.
Anche con l’ultima sentenza in ordine cronologico, la n. 12 del 26.01.2007), la Corte Costituzionale ha di fatto preso posizione nel senso della incostituzionalità di tale divieto basandosi su tre argomentazioni principali:
1. un divieto di smaltimento extra-regionale si porrebbe in contrasto con il principio, sancito dalla Costituzione, della libera circolazione delle cose tra regioni;
2. i rifiuti speciali devono essere smaltiti in impianti qualificati che non sono presenti in tutte le regioni;
3. il principio della autosufficienza non è quindi applicabile nel caso dei rifiuti speciali anche pericolosi ma si dovrà ricorrere al criterio della specializzazione dell’impianto di smalti mento più vicino, secondo un criterio di favore e di incentivazione ma non tassativo.

La mozione della minoranza ritiene che le disposizioni regionali sopra richiamate sanciscono di fatto il concetto di prossimità quale principio per smaltire i rifiuti speciali;
Per la Giunta, invece “si deve ritenere che il principio di “prossimità” non possa di per sè costituire un vincolo autorizzativo sia per quanto concerne il conferimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, sia per quanto riguarda la termovalorizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi, valendo solo il principio della specializzazione dell’impianto e delle quantità massime consentite. Relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti speciali nella delibera regionale si ricorda che tali quantità sono indicate “nel 10% della capacità residua delle discariche di Orvieto (Le Crete) e Città di Castello (Belladanza) e nel 5% della capacità residua di tutte le altre discariche”.

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