La magistratura amministrativa lombarda ha emesso tre sentenze che faranno giurisprudenza in tema di protezione di specie protette dalla caccia e che sono un precedente pure per l'Umbria

Una decisione della magistratura amministrativa potrebbe “gelare” anche i cacciatori umbri.
Il TAR della Lombardia, con tre sentenze depositate il 26 novembre, ha accolto altrettanti ricorsi contro le delibere regionali lombarde che avevano dato il via alla caccia “in deroga” a storni fringuelli e peppole nella stagione venatoria 2006/7.
Creando importantissimi precedenti, il Tribunale ha ribadito che il tentativo della Giunta Formigoni di far abbattere questi uccelli migratori protetti dalle leggi europee non aveva rispettato le modalità previste dalla UE per consentire un’eccezione, una deroga appunto, al loro status di specie tutelata.

In particolare, i giudici nel caso dello storno hanno sottolineato che i responsabili della caccia regionale hanno ignorato il parere assolutamente negativo dell’organo scientifico (INFS Istituto Nazionale Fauna Selvatica) preposto alla consulenza tecnica in questa complessa materia, e hanno ribadito che questa specie può essere prelevata solo in caso di comprovati danni gravi all’agricoltura e in tempi e luoghi limitati, e solo dopo avere esaurito tutte le altre possibilità di dissuasione e allontanamento. E’ tenuta ancor più a farlo in quanto si tratta, come dettagliatamente dichiarato dall’INFS, di una specie in grave diminuzione a livello continentale.
Le deroghe intese come cacciabilità di specie protette, hanno chiaramente detto i giudici, sono solo una extrema ratio per la normativa europea, e di solito vi sono molte altre soluzioni, compresi i risarcimenti economici, se davvero i danni ci sono.
Per quanto riguarda fringuello e peppola, la direttiva europea permette di cacciare in deroga queste specie protette, a patto di ucciderne in quantità piccole e predeterminate che non ne pregiudichino lo stato di conservazione complessivo. A livello europeo si è stabilito di non superare l’1% della mortalità annuale totale della popolazione interessata.

Ebbene, il TAR ha rilevato che la Regione ha violato anche il criterio delle “piccole quantità”, non procedendo tra l’altro a un coordinamento con le altre amministrazioni regionali interessate a questo tipo di caccia: la sola Regione Lombardia ha occupato la metà dell’intero quantitativo cacciabile a livello nazionale di queste specie.
In pratica, la quantità massima di uccelli abbattibili ogni anno in deroga deve essere stabilita in modo scientifico a livello nazionale, individuando di volta in volta il numero massimo attribuito a ciascuna Regione, e lo Stato deve farsi carico della verifica e controllo dell’intero impianto.

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