L’Amministrazione Comunale di Todi è risultata molto efficiente in materia di riscossione dei tributi, inviando sollecitamente le cartelle relative al pagamento dell’ICI sui terreni edificabili, ma non lo è stata altrettanto nell’informare e coinvolgere i cittadini sul suo operato.
La stragrande maggioranza dei proprietari dei terreni agricoli, infatti, è venuta a conoscenza che il proprio terreno era stato reso edificabile dal nuovo PRG, pur non avendone fatta specifica richiesta, solo al ricevimento della cartella relativa al pagamento del tributo ICI.
Un’amministrazione efficiente avrebbe dovuto, invece, comunicare ai proprietari che il loro terreno era oggetto di Piano Regolatore durante la fase di studio ed elaborazione del piano stesso, invitandoli a prendere visione degli elaborati e dei valori minimi di riferimento assegnati da apposita commissione, per quantificare l’imposta da corrispondere al Comune.
Si sarebbe in questo modo evitata una protesta, senza precedenti, che in questi giorni di feste natalizie sta crescendo in modo smisurato, da parte di cittadini ingiustamente penalizzati da un Piano Regolatore eccessivo e progettato solo sulla carta e a cui hanno fatto seguito “salatissime” cartelle relative al pagamento dell’ICI.
Difficile smentire che il Piano Regolatore è stato progettato sulla carta, dal momento che è stata concessa l’edificabilità in aree ad alto dissesto idrogeologico e a rischio esondazione del Tevere, in terreni scoscesi e lontani da servizi ed infrastrutture e persino anche dove non c’era lo spazio fisico per inserire la costruzione.
Ma, anche in questi casi di palesi e macroscopici errori dell’amministrazione, che rendono inesistente l’aspettativa di edificabilità, i malcapitati proprietari dei terreni hanno dovuto ugualmente pagare l’oneroso tributo a partire dalla data di pubblicazione del PRG.
Si aggiunge, inoltre, che a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29 marzo 2007 (16 voti favorevoli su 16 presenti!!!), che modifica l’art. 5 del regolamento dell’ICI sino ad allora in vigore, agli stessi viene negata qualsiasi possibilità di rimborso, pur avendo richiesto ed ottenuto lo stralcio totale del proprio terreno dal PRG.
Non bastando questo, l’amministrazione pretende il pagamento dell’imposta a partire dal 2002, anno di adozione del PRG, e per di più lo fa sulla base di elevati valori minimi di riferimento, che non considerano in modo adeguato quanto sia effettiva e prossima la possibilità di edificare.
Sarebbe bene che i nostri amministratori leggessero attentamente la sentenza n. 25506 del 30/11/2006 della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “la semplice aspettativa di edificabilità di un suolo, non comporta, ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione all’edificabilità; comporta soltanto l’assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli e l’avvio dei suoli sulla strada dell’edificabilità non è necessariamente senza ritorno”.
E’ chiara dunque la volontà del legislatore di tener conto, ai fini fiscali, realisticamente delle variazioni di valore che subiscono i suoli in relazione alle vicende urbanistiche e che l’ICI deve essere liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto, soprattutto, di quanto sia effettiva e prossima l’utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione.
Perciò nei casi sopraccitati di inesistente aspettativa di edificabilità e nei casi in cui il costo delle opere di urbanizzazione eccede il valore di mercato del terreno, calcolato in base ai valori minimi di riferimento, non si ha alcun incremento di valore e quindi l’ICI non è dovuta, così come non è dovuta la plusvalenza in caso di vendita.
Aggiungo che con il D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, comma 1, lett. f. il legislatore ha previsto espressamente che i Comuni possano “prevedere il diritto di rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili a seguito di varanti apportate al PRG”, ma, l’amministrazione del Comune di Todi, dopo aver recepito il suddetto decreto legge, riconoscendo, sul piano dell’equità, il diritto di rimborso per gli anni pregressi, a marzo del 2007, con la sopraccitata delibera di Consiglio Comunale n. 23, ha cancellato questa possibilità.






