L’Amministrazione comunale di Todi ha dato il via all’operazione chiarezza sulla questione delle cartelle ICI relative ai terreni resi edificabili dal nuovo Piano regolatore generale.
Il sindaco Ruggiano, insieme all’assessore all’urbanistica Moreno Primieri e all’assessore al bilancio Mario Ciani, hanno illustrato dettagliamente la vicenda nelle sue varie sfaccettature, presentando anche una relazione di due pagine predisposta per essere di supporto ai cittadini-contribuenti.
Annunciate inoltre per la prossima settimana due iniziative pubbliche: una rivolta ai tecnici che operano sul territorio comunale e l’altra aperta invece a tutti i tuderti interessati ad avere maggiori informazioni a riguardo.
Pubblichiamo di seguito integralmente la scheda predisposta dall’Amministrazione.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – AREE FABBRICABILI
La Amministrazione Comunale ritiene sia opportuno fornire alcuni dati, precisazioni ed orientamenti, che possano contribuire a garantire un dialogo schietto e sereno con i contribuenti.
La materia, d’altro canto, non è affatto semplice dal momento che sono intervenuti ripetuti e significativi pronunciamenti da parte di competenti organi quali Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissioni Tributarie, Corte di Cassazione e dello stesso legislatore, che hanno ritenuto di dover intervenire con una specifica normativa.
A metter fine alla congerie di interpretazioni, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (che si è pronunciata a Sezioni Unite) con sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006.
In tale pronuncia è stato definitivamente chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
A fronte della lettera della legge e della interpretazione che ne è stata autorevolmente data, non si può pretendere l’inerzia da parte del Comune con l’omissione di atti fiscali, pienamente conformi alla vigente normativa.
Non appare un comportamento corretto ed oltretutto, contribuirebbe, con colpa grave, ad arrecare un significativo danno economico all’ente.
I VALORI ATTRIBUITI ALLE AREE
Per ciò che riguarda le aree in questione, il loro valore è stato attribuito tenendo conto del tempo necessario per la trasformazione edificatoria e degli oneri di adattamento del terreno avendo come punto di discriminazione, certo ed oggettivo, la data di stipula della convenzione del Piano Urbanistica Attuativo.
Sostanzialmente, i terreni che non dispongono di un piano attuativo già pronto e, quindi, necessitano di una attività ulteriore per andare ad edificazione risultano avere un valore inferiore di un terzo (1/3) rispetto a quelli già idonei. Si è così ristabilita la giustizia sociale e sostanziale tra le diverse posizioni.
Per quanto riguarda, invece, i valori fissati per quelle aree che presentano particolari condizioni suscettibili di generare un minor apprezzamento derivanti da una minore richiesta di mercato, ovvero per una maggiore entità degli oneri di adattamento del terreno (ad esempio oneri di urbanizzazione), i contribuenti, in sede di accertamento con adesione, potranno beneficiare di una riduzione nel limite del 25%, rispetto ai parametri di riferimento fissati dall’ente; tali condizioni dovranno essere comunque dimostrate mediante perizia tecnica asseverata (deliberazione di G.C. n. 253/2005).
I DATI EFFETTIVI
Tuttavia, appare quanto mai opportuno tornare su questioni che interessano veramente i cittadini-contribuenti e riguarda un breve rendiconto dell’attività di verifiche fiscali riguardanti l’anno 2007:
• Attività di accertamento complessiva in materia di I.C.I. emessi n. 1.398 atti di accertamento
• Di questi, n. 1.059 sono relativi al recupero d’imposta non versata con riferimento all’anno 2002 e parte del 2003 per le aree edificabili del nuovo piano regolatore per un importo di € 271.437,00; su tali atti è stata disposta, con determina del funzionario responsabile, la non applicazione della prevista sanzione ma recuperata soltanto l’imposta dovuta ed i relativi interessi;
• n. 303 atti di accertamento sono invece relativi al recupero d’imposta non versata, insufficientemente versata, tardivamente versata, omesse dichiarazioni per fabbricati, aree fabbricabili del vecchio piano regolatore, per le quali già in precedenza i contribuenti in regime di ravvedimento operoso (con sanzione ridotta) avevano provveduto a versare annualità diverse dal 2002; ovviamente, tali atti, non rientrando nella precedente casistica, comprendono sanzioni – ridotte ad un quarto – per pagamenti eseguiti nei sessanta giorni e relativi interessi, per un importo di € 238.563,00.
LE AREE DIVENUTE INEDIFICABILI
Inoltre, per quanto concerne l’intervenuta inedificabilità delle aree a seguito di varianti apportate agli strumenti urbanistici ed in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 23 del 29 marzo 2007, il Comune, conformemente alla facoltà prevista dall’art. 59, lett. g) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è impegnato a valutare la previsione regolamentare del diritto al rimborso dell’imposta corrisposta per tali aree.
CONSIGLI PER I CITTADINI
Il confronto con la Amministrazione
Gli uffici della Amministrazione Comunale, tanto per ciò che concerne il Servizio Tributi, quanto il servizio Urbanistica sono a completa disposizione dei cittadini, anche per verifiche in contraddittorio su ogni singolo problema.
Si invitano, pertanto, tutti coloro abbiano dubbi o perplessità a consultare gli Uffici del Servizio Urbanistica per ciò che concerne la reale destinazione delle aree.
Successivamente, una volta conosciuta con esattezza la condizione giuridica delle aree i cittadini dovranno confrontarsi con l’Ufficio Tributi per verificare il regime di contribuzione cui è sottoposta l’area posseduta.
L’accertamento con adesione
I contribuenti, in sede di accertamento con adesione, potranno beneficiare di una riduzione nel limite del 25%, rispetto ai parametri di riferimento fissati dall’ente; tali condizioni dovranno essere comunque dimostrate mediante perizia tecnica asseverata (deliberazione di G.C. n. 253/2005).
Il pagamento rateale
Per importi superiori ad € 258,23, può essere richiesto il pagamento rateale degli stessi con la applicazione di un tasso di interesse del 5 %
La data di scadenza per la impugnazione
In alternativa al pagamento, i cittadini che intendano proporre ricorso devono farlo entro 60 Giorni dalla data della notifica (i giorni vanno contati uno ad uno. Per intendersi 60 giorni non corrispondono a due mesi e così il termine per la impugnazione della cartella esattoriale inviata il 22 dicembre scadrà il 20 Febbraio).
L’eventuale impugnazione
I cittadini che intendono proporre impugnazione, se l’importo della controversia è superiore ad € 2.582,28, dovranno farsi assistere da difensori abilitati












