Il comitato che si opponeva agli avvisi di accertamento perde il suo cavallo di battaglia e chi ha presentato ricorso dovrà ora pagare: il provvedimento mette fine alla pressione su Amministrazione e Ufficio Tributi
todi

La “partita” delle cartelle ICI sui terreni edificabili, che per due mesi ha tenuto sotto pressione il Comune di Todi, si chiude con un’affermazione piena della linea adottata dal Servizio Tributi e dall’Amministrazione Ruggiano.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 41 del 25 febbraio 2008, ha infatti dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dinanzi a lei sollevate in materia di Imposta Comunale sugli Immobili – aree fabbricabili, elemento su cui si fondava gran parte della protesta con relativa promozione di ricorsi.
Per ironia della sorte, l’ordinanza della Suprema Corte è stata pubblicata nello stesso giorno in cui il Comitato guidato dai consiglieri Mauro Giorgi e Claudio Serafini ha presentato alla Giunta le sue richieste per la sospensione delle cartelle e degli accertamenti sugli anni successivi al 2002. Richieste che a questo punto potranno essere respinte ai mittenti come irricevibili.
Nel frattempo chi, piuttosto che privilegiare magari la soluzione dell’adesione con accertamento, ha presentato ricorso confidando in un diverso pronunciamento della Corte – si tratta appena di una trentina di cittadini a fronte di una mole di 1.500 atti di accertamento – si potrebbe veder aggiungere all’importo della cartella, oltre agli oneri legali, anche le spese di giudizio.

Dal palazzo municipale non è stato diffuso in proposito alcun commento, anche perchè pur avendo ottenuto tanto autorevole convalida del proprio modo di operare, vi sono purtroppo comunque dei tuderti che dovranno sobbarcarsi, a causa della situazione venutasi a creare, dei costi aggiuntivi.
Il responsabile dell’Ufficio Tributi, Costantino Santucci, in questi mesi identificato spesso suo malgrado come un “esattore malvagio”, con qualche attacco indiretto anche alla sua persona, preferisce mantenere anche in questa occasione un profilo improntato alla correttezza e al rispetto dei ruoli e dei cittadini. “Dal punto di vista professionale – dichiara – non posso che dirmi soddisfatto per l’assoluta validazione dell’attività accertativa svolta dall’ufficio, portata avanti con serietà e competenza, senza alcun intento vessatorio verso i contribuenti, ma senza neppure cedimenti dinanzi a qualche improvvisato esperto giurista”.

Come è possibile leggere nell’ordinanza, composta da 12 pagine e messa a disposizione integralmente in allegato (unitamente ad un articolo interpretativo pubblicato dall’autorevole quotidiano “Italia Oggi“, la Corte Costituzionale “dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione – e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica – con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara altresì la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione – e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica – con le ordinanze indicate in epigrafe”.

Delle richieste avanzate dal comitato Giorgi-Serafini rimangono in piedi a questo punto soltanto alcuni aspetti per così dire urbanistici (una veloce approvazione delle rinunce all’edificabilità e la soluzione per le aree pertinenziali) e la richiesta di revisione dei valori minimi di riferimento, strada ancora percorribile ma che, dopo questa sconfitta, rischia di diventare ancor più difficile da perorare, considerata l’altrettanto complessità della materia.
Altro discorso è quello che l’ordinanza della Corte Costituzionale apre nei confronti di questi Comuni che hanno scelto di non procedere all’attività di accertamento in materia, perdendo quanto dovuto all’ente relativamente all’anno 2002: per loro la situazione potrebbe farsi scomoda se qualcuno dovesse muovere delle segnalazioni alla Corte dei Conti.

condividi su: