Il sindaco di Marsciano ha assunto l'iniziativa per prevenire la diffusione del virus "Chikunguny": il provvedimento indica le precauzione obbligatorie da adottare e le sanzioni previste per gli inadempienti

Il sindaco di Marsciano Gianfranco Chiacchieroni ha emesso un’ordinanza per prevenire il virus di origine tropicale denominato Chikunguny che nell’estate scorsa ha provocato una prima epidemia nell’area del ravennate e che è stato accertato ha quale vettore la zanzara tigre.
Tale insetto, come si ricorderà, seppur siano state intraprese da parte della ASL 2 azioni per ridurne la presenza, è diffuso in diverse aree del comune (e presumibilmente degli altri comuni del comprensorio), motivo che ha spinto il primo cittadino ad assumere dei provvedimenti precauzionali.
Nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 ottobre 2008 vengono invitati ad osservare un dettagliato decalogo tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, i proprietari di attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di ricostruzione di pneumatici e di altri materiali, ai responsabili dei cantieri e ai conduttori di orti.

La responsabilità delle inadempienze all’ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
La mancata osservanza dell’ordinanza comporterà sanzioni da 50 a 100 euro per i privati cittadini e da 250 a 500 euro per gli amministratori di condominio e per le aziende artigianali od industriali.
L’ordinanza dispone anche che, qualora si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere, a propria cura, all’effettuazione di interventi di disinfestazione.
Nel caso di inosservanza, l’esecuzione degli interventi di disinfestazione avverrà d’ufficio da parte della ASL con la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti.

Questi i punti contenuti nell’ordinanza emessa in applicazione al regolamento comunale di igiene e sanità pubblica e veterinaria per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente:

1. di non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione (ad esempio barattoli, scatole di metallo, bidoni, secchi, vasche, teli di plastica) nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara;
2. di eliminare nelle proprietà private, negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua piovana in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, cariole o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
3. di coprire eventuali contenitori di acqua, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni, o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate;
4. di svuotare settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine;
5. di introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini;
6. di non accatastare all’esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli stradali o, nell’impossibilità di procedere al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possible, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da impedire raccolte d’acqua sui teli stessi); nel caso di impiego all’esterno di pneumatici per altri scopi, gli stessi devono essere trattati in modo idoneo a rendere impossibile l’accumulo di acqua stagnante al loro interno;
7. di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei pneumatici stessi ogni 15 giorni mediante l’impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi;
8. di comunicare, in questi casi, la data e l’ora del trattamento insetticida e/o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o via e-mail, all’U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it ) che provvederà ai controlli necessari;
9. a coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto di provvedere alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano dette attività, con idonei nebulizzatori con prodotti insetticidi piretroidi e di comunicare la data e l’ora del trattamento insetticida nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all’U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it ) che provvederà ai controlli necessari;
10. di effettuare trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso. Prima dell’avvio del ciclo di trattamento è necessario effettuare la pulizia dei tombini di raccolta delle acque.

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