“Mi sembra che la vicenda Ici consolidi la massima che ‘fa più rumore un albero che cade che una foresta che muore'”: è il commento del responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Todi, Costantino Santucci, al risalto non dato alla nuova ordinanza emessa dalla Consulta in materia di Imposta Comunale sugli Immobili sulle aree fabbricabili, che ha messo definitivamente fine alla “querelle” nata per il recupero d’imposta avviato qualche mese fa dal Comune di Todi.
“Mi complimento con TamTam per l’informazione puntuale e qualificata che riusce a dare anche in una materia così complicata e specialistica – sottolinea Santucci, facendo riferimento alla notizia prontamente riportata ieri dal nostro sito. Si riconferma però in questi frangenti – prosegue – l’oggettiva difficoltà a far recepire un diverso orientamento rispetto a quello formatosi a seguito di critiche e prese di posizione, anche strumentali, di una parte dell’opinione pubblica e non solo”.
Come si ricorderà, tra dicembre 2007 e gennaio 2008, a Todi si arrivò anche alla costituzione di un comitato e ad infuocate riunioni pubbliche per la promozione dei ricorsi presso le competenti commissioni tributarie, le quali non potranno che prendere atto dell’ordinanza n. 266 della Corte Costituzionale e rigettare l’opposizione avanzata dei cittadini.
Per il prelievo fiscale – ha stabilito la Corte – è sufficiente che un terreno sia edificabile secondo il piano urbanistico generale, anche se non attuato e privo quindi del permesso di costruire.
Ciò perché, hanno spiegato i giudici di palazzo della Consulta che hanno così scritto la parola fine a una diatriba giurisprudenziale molto accesa, “è del tutto ragionevole che il legislatore attribuisca alla nozione di “area edificabile” significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta nozione deve operare e, pertanto, distingua tra normativa fiscale, per la quale rileva la corretta determinazione del valore imponibile del suolo, e normativa urbanistica, per la quale invece rileva l’effettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo”.
Non è ancora tutto. È anche normale che il legislatore “muova dal presupposto fattuale che un’area in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di costruire, ma che tuttavia è qualificata come edificabile da uno strumento urbanistico generale non approvato o attuato, ha un valore venale tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di tale qualificazione e che conseguentemente distingua, ai fini della determinazione dell’imponibile dell’Ici, le aree qualificate edificabili in base a strumenti urbanistici non approvati o non attuati (e, quindi, in concreto non ancora edificabili), per le quali applica il criterio del valore venale, dalle aree agricole prive di detta qualificazione, per le quali applica il diverso criterio della valutazione basata sulle rendite catastali”.
In altre parole, il terreno edificabile, anche se non c’è ancora un permesso di costruire, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato. La Consulta lo dice a chiare lettere: «La potenzialità edificatoria dell’area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo a influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’articolo 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante».
Quindi la Corte costituzionale ha ritenuto del tutto irrilevanti i sospetti di illegittimità sollevati dai giudici regionali del Lazio anche perché, di fatto, non hanno aggiunto nulla di nuovo a vecchie censure già bocciate dalla Consulta.
In allegato l’ordinanza integrale.












