Con una ordinanza la Provincia di Perugia ha emesso alcune ordinaze di limitazione degli attingimenti idrici.
A seguito dell’abbassarsi dei livelli dei corsi d’acqua e del lago Trasimeno, è stato disposto il divieto di attingimento nel giorno di giovedì, ai titolari di licenza di attingimento ad esclusione di coloro che prelevano dai seguenti corsi d’acqua e dai corpi idrici sotterranei che ricadono nella fascia di 100 metri dalla sponda degli stessi: Tevere, Chiascio a valle della diga di Casanova, Campiano, Clitunno, Corno a valle della confluenza con il Sordo, Timia a valle della confluenza con il Clitunno, Nera, Sordo, Vigi, per i quali permangono i divieti stabiliti in licenza. Il divieto di attingimento nei giorni festivi e dalle ore 12.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, ai titolari di concessione di derivazione e di licenza di attingimento per “accumulo invernale invaso”.
Tale divieto è esteso anche a chiunque abbia presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto ai sensi degli art. 3 e 4 del R.D. 1775/33 e domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 152/06.
Sono esclusi dal divieto di cui ai punti sopra, coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici, per i quali è fatto divieto di irrigazione nei giorni festivi; i titolari di licenza di attingimento per l’irrigazione di colture ortive nel territorio compreso tra la Fraz. Cannaiola ed il Voc. Pietrarossa in Comune di Trevi che attingono dal Fiume Clitunno ed affluenti per i quali permangono gli orari previsti in licenza; coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali permane il divieto di attingimento nei giorni festivi.
La presente ordinanza è valida a partire dalle ore 24 del giorno 23 luglio 2008 ed è valevole fino a revoca della stessa. Ai titolari di licenze e di concessioni di derivazione di acqua pubblica e tutti gli utilizzatori che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento provinciale n. 93 del 22.07.2003.
- Redazione
- 23 Luglio 2008












