Tutto pronto per i saldi invernali 2009: dopo Napoli, Potenza e Trieste – le prime città ad aprire, il 2 gennaio, “la caccia” allo sconto – le vendite di fine stagione arriveranno, dal 7 gennaio, anche in Umbria.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio, come ormai tradizione, ricorda alcuni principi di base.
Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 128 e ss. del Codice del Consumo d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Salve specifiche disposizioni regionali, è possibile porre in vendita capi non appartenenti alla stagione in corso.
Indicazione del prezzo: c’è l’obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
I prodotti in saldo: le vendite di fine stagione possono essere effettuate dagli esercenti che commercializzano i seguenti prodotti:
– generi di vestiario e abbigliamento in genere;
– accessori per l’abbigliamento e la biancheria intima;
– calzature, pelletteria, articoli di valigeria e da viaggio;
– articoli sportivi;
– confezioni e prodotti tipici natalizi e pasquali al termine dei relativi periodi.
La durata: la durata massima delle vendite di fine stagione è pari a 60 giorni di calendario.
Non è più necessario effettuare la comunicazione di inizio saldi al Comune.
I saldi vanno presentati al pubblico con le sole diciture “vendite di fine stagione” o “saldi”.
Si ricorda che il prezzo deve essere espresso in modo ben leggibile e i caratteri devono essere almeno di 1,5 cm.
Le merci vendute a saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; in caso contrario tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli.
E’ vietato oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro che impedisca la completa visione dei locali dall’esterno.
- Redazione
- 31 Dicembre 2008







