La Corte di Cassazione ha sanzionato sia l'effettuazione di esame anti Aids senza il consenso dell'interessato sia il vizio di lasciare cartelle cliniche in giro piene di notizie sensibilii

Un forte richiamo agli ospedali, partento da un caso concreto di quanto accaduto in un nosocomio umbro, è venuto dealla Cassazione: gli ospedali non solo devono fare di più per tutelare la privacy dei pazienti affetti da Aids – evitando, ad esempio, che le loro cartelle cliniche contenenti pure i dati sulle abitudini sessuali siano alla portata di tutti – ma devono anche astenersi dal sottoporre al test anti-Hiv le persone che non danno il consenso all’analisi, compreso il caso in cui ci sia la “necessità clinica”.

Un paziente omosessuale sieropositivo era stato ricoverato per febbre alta e calo di globuli bianchi. All’uomo era stato fatto il prelievo per il test anti-Hiv senza il preventivo consenso.
L’esito positivo del test era stato annotato nella cartella clinica insieme a dati sensibili “non rilevanti”, come la sua omosessualità, e la cartella era stata lasciata in un luogo non protetto.
Tant’è che la madre del paziente aveva appreso la verità sul figlio leggendo la cartella ‘depositata’ sul termosifone della ‘sala infermierì.
Tra le conseguenze della diffusione della notizia, l’uomo – che era un commerciante – aveva dovuto chiudere la sua attività.

Dopo il ‘no’ della Corte di Appello di Perugia al risarcimento richiesto per 500 mila euro, adesso la causa sarà decisa dalla Corte di Appello di Roma che dovrà accogliere le richieste del paziente ‘non rispettato’ alla luce della sentenza della Cassazione.
I supremi giudici hanno infatti sancito che anche in caso di necessità clinica “il paziente deve essere informato del trattamento cui lo si vuole sottoporre ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente”.
Quanto alla privacy violata, la Cassazione osserva che se è vero che l’anonimato è previsto solo per le indagini epidemiologiche, ciò “non consente tuttavia di escludere che anche per le indagini cliniche debba essere rispettata quanto meno la riservatezza del paziente, adottando tutte le misure per evitare che l’esito del test e i dati sensibili siano conoscibili anche al di fuori della cerchia del personale medico e infermieristico adibito alla cura”.

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