La Corte Costituzionale ha bocciato una norma della finanziaria 2008, in materia di turismo, che voleva limitarsi a sentire le regioni, anzichè raggiungere un'intesa con loro; la Corte ha indicato la strada giusta da seguire per le questioni per cui è richiesta l'unitarietà dell'intervento 

Quella norma della finanziaria, 2008 che aveva previsto che il governo emanasse uno o più regolamenti con procedure acceleratorie e di semplificazione per favorire l’aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese del settore, è stata dichiarata incostituzionale. Secondo la Corte, infatti, non è sufficiente che tali regolamenti siano adottati dopo aver »sentito« la Conferenza-Stato Regioni: è necessaria l’ »intesa«.
Per il resto, il governo può procedere, per cui la Consulta la respinto tutti gli altri motivi del ricorso promosso dalla Regione Veneto.
Il nuovo titolo V della Costituzione ha stabilito che il turismo, dal 2001, è una materia di competenza regionale, tuttavia «l’esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materia di legislazione concorrente o residuale».
A stabilirlo è la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 76, ha sì bocciato la norma della finanziaria 2008, ma allo stesso tempo ha fissato un importante paletto sui casi in cui è consentita la deroga alle competenze regionali.
Se vi è , appunto, l’esigenza di un «esercizio unitario a livello statale» – si legge nella sentenza scritta dal giudice costituzionale Luigi Mazzella -i principi di sussidiarietà e di adeguatezza (in forza dei quali si verifica l’ascesa della funzione normativa dal livello regionale a quello statale) possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel titolo V.
A condizione, naturalmente, che la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni.
 

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