L’opposizione al Burka ha visto un’altra sconfitta. Il ministero dell’Interno ha bocciato l’ordinanza anti-burka firmata dal sindaco leghista di Fermignano (Pesaro Urbino).
Ma il primo cittadino non si scompone, e ha già chiesto ai carabinieri e alla polizia municipale di identificare ogni donna che dovesse indossare il velo integrale in pubblico, così come la legge autorizza a fare.
Ma il primo cittadino non si scompone, e ha già chiesto ai carabinieri e alla polizia municipale di identificare ogni donna che dovesse indossare il velo integrale in pubblico, così come la legge autorizza a fare.
"il ministero – secondo quanto riferito dallo stesso Sindaco -ha bocciato il settimo punto dell’ordinanza, quello che vietava l’accesso a edifici scolastici e comunali, banche ed esercizi commerciali, e alle manifestazioni pubbliche, con indosso qualsivoglia copricapo, anche a carattere religioso, che copra il volto e renda difficoltoso il riconoscimento".
"Me lo aspettavo – ha commentato il primo cittadino del paese marchigiano – perché la legge nazionale permette di indossare copricapi come il burka o l’hijab per motivi religiosi. E ovviamente la legge dello Stato prevale".
Questa che potrebbe sembrare una accusa di clericalismo alla normativa italiana non è però esatta anche se la motivazione religiosa è stata accennata anche in una sentenza del Consiglio di Stato pur non costituendo la ragione del diniego al divieto.
All’aspetto religioso si riferisce la prima parte della sentenza quando afferma che “è evidente che il burka non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa.
Non pertinente è anche il richiamo alla legge che vieta l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento.
Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Negli altri casi, l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato motivo”.
Con riferimento al “velo che copre il volto”, o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.
In questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sull’utilizzo del velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso, o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità, o meno, di tale utilizzo.
Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento.
Il nostro ordinamento consente che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine.
Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.”
Forse adesso al Sindaco di Fermignano non resta che provare a reiterare il divieto, come ha fatto un suo collega per il burkini, giustificandolo col fatto che incute paura ai bambini, ma prima dovrà guardarsi bene allo specchio.
"Me lo aspettavo – ha commentato il primo cittadino del paese marchigiano – perché la legge nazionale permette di indossare copricapi come il burka o l’hijab per motivi religiosi. E ovviamente la legge dello Stato prevale".
Questa che potrebbe sembrare una accusa di clericalismo alla normativa italiana non è però esatta anche se la motivazione religiosa è stata accennata anche in una sentenza del Consiglio di Stato pur non costituendo la ragione del diniego al divieto.
All’aspetto religioso si riferisce la prima parte della sentenza quando afferma che “è evidente che il burka non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa.
Non pertinente è anche il richiamo alla legge che vieta l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento.
Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Negli altri casi, l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato motivo”.
Con riferimento al “velo che copre il volto”, o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.
In questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sull’utilizzo del velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso, o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità, o meno, di tale utilizzo.
Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento.
Il nostro ordinamento consente che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine.
Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.”
Forse adesso al Sindaco di Fermignano non resta che provare a reiterare il divieto, come ha fatto un suo collega per il burkini, giustificandolo col fatto che incute paura ai bambini, ma prima dovrà guardarsi bene allo specchio.







