La legge 244 del 2007, dava diverse indicazioni sui tipi di risparmio da attuare dalle pubbliche amministrazioni: dall’uso della posta elettronica ai telefonini di servizio, alla cilindrata delle auto che non può superare i 1.600 centimetri cubici – e stabiliva che «le regioni, le province autonome e gli enti di Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettava competenza al fine di attuare i principi fondamentali relativi alle varie voci di risparmio.
Ma la Regione Veneto non condivideva queste imposizioni ed adesso la Corte Costituzionale le ha dato ragione.
Lo Stato può dare alle Regioni indicazioni vincolanti sugli obiettivi di risparmio di spesa, ma non può stabilire su quali voci di spesa gli enti regionali debbono intervenire per attuare questa riduzione; nè può stabilire in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.
È questo il principio contenuto in una sentenza della Corte Costituzionale relativa a un ricorso presentato dalla Regione Veneto rispetto ai dispositivi per la legge finanziaria 2008. La Corte Costituzionale «dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 600 dell’art. 2 delle legge n. 244 del 2007, nella parte in cui impone alle Regioni di ‘attuare i principi fondamentali di coordinamento delle finanza pubblica».
Di fatto, lo Stato può promuovere regole di carattere generale volte all’utilizzo della finanza pubblica, ma non può dire su quali voci le Regioni devono intervenire per risparmiare.
Ovviamente la facoltà vale anche per gli altri enti locali ed il Comune di Todi ha rinunciato a mandare i biglietti d’auguri alle altre amministrazioni pubbliche. Basteranno le e-mail.
- Redazione
- 22 Novembre 2009










