La notizia che il presidente della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo ha sospeso con un’ordinanza, in attesa della sentenza, l’applicazione della legge regionale della Regione Lombardia sulla caccia che autorizza, in deroga, l’attività venatoria a quattro specie protette: fringuello, peppola, pispola e frosone, potrà far piacere a quanti in Umbria hanno voluto seguire una strada più tranquilla.
La Commissione europea è ricorsa alla Corte, contro la decisione lombarda, ritenendo la normativa non completamente conforme alla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e tale da non garantire che le deroghe adottate ne rispettassero le condizioni e i requisiti.
Secondo l’esecutivo Ue, che il 20 novembre scorso ha chiesto alla Corte la sospensione della legge, la determinazione delle piccole quantità che possono essere cacciate, così come previsto dalla normativa lombarda, «non è stata effettuata in base a informazioni scientifiche, bensì su un calcolo al quale ha provveduto la stessa amministrazione».
La normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici, sottolinea la Corte, deve essere interpretata alla luce del principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di elevato livello di tutela perseguita dall’Unione in campo ambientale.
L’ordinanza, ricorda la Corte, non può essere impugnata ed ha un carattere provvisorio che non pregiudica il pronunciamento della sentenza.
La Commissione europea è ricorsa alla Corte, contro la decisione lombarda, ritenendo la normativa non completamente conforme alla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e tale da non garantire che le deroghe adottate ne rispettassero le condizioni e i requisiti.
Secondo l’esecutivo Ue, che il 20 novembre scorso ha chiesto alla Corte la sospensione della legge, la determinazione delle piccole quantità che possono essere cacciate, così come previsto dalla normativa lombarda, «non è stata effettuata in base a informazioni scientifiche, bensì su un calcolo al quale ha provveduto la stessa amministrazione».
La normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici, sottolinea la Corte, deve essere interpretata alla luce del principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di elevato livello di tutela perseguita dall’Unione in campo ambientale.
L’ordinanza, ricorda la Corte, non può essere impugnata ed ha un carattere provvisorio che non pregiudica il pronunciamento della sentenza.