Diecimila euro il risarcimento per la mancata comunicazione dell'esito di un esame, per supposta rottura dell'apparecchiatura per la quale una Usl toscana non ha potuto dimostrare la causa fortuita

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Una sentenza “non fa primavera”, suol dire l’On Andreotti, ma quella della Corte d’Appello di Firenze, emessa nell’agosto scorso, può significare che la “tortura” che si deve subire dalla pubblica amministrazione in varie situazioni che ingenerano ansia nei cittadini potrà essere risarcita.
La decisione dei giudici fiorentini, la n.1221 del 06/08/2010 si riferisce alla sanità ma potrebbe anche applicarsi anche in altri casi, come per esempio le famigerate “cartelle pazze” dove gli errori dell’amministrazione finanziaria causano stress ai malcapitati cittadini.
Secondo la sentenza, infatti, la situazione d’incertezza che ha causato uno stato d’ansia nel paziente che abbia effettuato analisi cliniche, cagionato dalla mancata diagnosi sul campione prelevato, può essere fonte di responsabilità da parte dell’Asl e consentire il risarcimento del danno da stabilirsi in via d’equità.

La corte di secondo grado ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidando in via d’equità la somma di 10mila euro avendo una signora provato lo stato d’ansia conseguente alla mancata comunicazione del risultato a seguito delle analisi a cui si era sottoposta, stante la lesione di quel valore costituzionalmente protetto che è il diritto alla salute.

Secondo i togati, inoltre, “per quanto concerne invece la mancata diagnosi per mancato funzionamento dell’apparecchiatura, si deve ricordare che l’obbligazione gravante  sull’Azienda, di fornire il risultato dell’analisi, è di natura contrattuale.
L’onere di provare che il macchinario si era guastato per fatto che esulava da responsabilità dell’Azienda (ad esempio, per caso fortuito) e che a causa di detto guasto si era determinata un’alterazione del reperto prelevato alla paziente, spettava alla Asl. In difetto di prova, l’Azienda non può andare esente dalle conseguenze del mancato adempimento dell’obbligazione … Nel caso concreto, l’ansia di cui si è avuta testimonianza ha impedito che l’interessata potesse estrinsecare con normalità gli aspetti propri della persona e della vita di relazione, oltrepassando dunque il confine di una mera manifestazione caratteriale per assumere l’entità di una lesione di quel valore costituzionalmente protetto che è il diritto alla salute ”.
 

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