I crediti maturati dal contribuente, anche sostituto d’imposta, nei confronti dell’Erario non potranno compensarsi con debiti erariali a ruolo scaduti, superiori a 1500 euro 
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Dal 1° gennaio 2011, i debiti erariali iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, se non pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, limitano la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione in F24.
In tale ipotesi, i crediti non compensabili in F24 sono quelli maturati dal contribuente, anche sostituto d’imposta, nei confronti dell’Erario (crediti Iva, Irpef, Ires e relative imposte sostitutive e da ritenute alla fonte).
Rimane sempre libera la compensazione di crediti maturati nei confronti di altri Enti (es. Inps, Inail, IRAP, ecc.).
Dal 1° gennaio 2011, il divieto di compensare un credito verso l’Erario non sarà illimitato, ma opererà fino a concorrenza del debito a ruolo già scaduto: ad esempio, in caso di credito Iva di importo pari a 3.000 euro e di contestuali debiti erariali a ruolo scaduti per 2.000 euro, il contribuente potrà legittimamente utilizzare il credito Iva per soli 1.000 euro (= 3.000 – 2.000).
A sostegno del divieto, opererà una sanzione amministrativa pari al 50% di quanto indebitamente compensato: nel precedente esempio numerico, in caso di compensazione dell’integrale credito Iva (pari a 3.000 euro), al contribuente si applicherà la sanzione di 1.000 euro (pari al 50% di 2.000 euro non compensabili per la coesistenza di pari debiti a ruolo già scaduti).
Alla luce della gravità delle sanzioni previste, ogni contribuente dovrà verificare l’esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate relative, in tutto o in parte, a debiti verso l’Erario.
 

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