Dal 1° gennaio 2011, i debiti erariali iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, se non pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, limitano la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione in F24.
In tale ipotesi, i crediti non compensabili in F24 sono quelli maturati dal contribuente, anche sostituto d’imposta, nei confronti dell’Erario (crediti Iva, Irpef, Ires e relative imposte sostitutive e da ritenute alla fonte).
Rimane sempre libera la compensazione di crediti maturati nei confronti di altri Enti (es. Inps, Inail, IRAP, ecc.).
Rimane sempre libera la compensazione di crediti maturati nei confronti di altri Enti (es. Inps, Inail, IRAP, ecc.).
Dal 1° gennaio 2011, il divieto di compensare un credito verso l’Erario non sarà illimitato, ma opererà fino a concorrenza del debito a ruolo già scaduto: ad esempio, in caso di credito Iva di importo pari a 3.000 euro e di contestuali debiti erariali a ruolo scaduti per 2.000 euro, il contribuente potrà legittimamente utilizzare il credito Iva per soli 1.000 euro (= 3.000 – 2.000).
A sostegno del divieto, opererà una sanzione amministrativa pari al 50% di quanto indebitamente compensato: nel precedente esempio numerico, in caso di compensazione dell’integrale credito Iva (pari a 3.000 euro), al contribuente si applicherà la sanzione di 1.000 euro (pari al 50% di 2.000 euro non compensabili per la coesistenza di pari debiti a ruolo già scaduti).
Alla luce della gravità delle sanzioni previste, ogni contribuente dovrà verificare l’esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate relative, in tutto o in parte, a debiti verso l’Erario.
Alla luce della gravità delle sanzioni previste, ogni contribuente dovrà verificare l’esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate relative, in tutto o in parte, a debiti verso l’Erario.








