Il blocco alla nascita di nuovi agriturismi in Umbria è stato contestato dal Tar che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 28/1997, contenente la disciplina delle attività agrituristiche , «nella parte in cui consente l’esercizio dell’attività di agriturismo nelle sole strutture esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge stessa», il 4 settembre 1997.
Per i giudici amministrativi perugini la norma di legge, riguardando gli aspetti «commerciali» dell’attività agrituristica, violerebbe il dettato costituzionale per irrazionalità, limitazione dell’attività economica, con un ingiustificato oligopolio a favore delle strutture più vecchie e lesione dei valori ambientali, stante la marginalizzazione cui sono costrette le imprese agricole alle quali è inibito l’uso ai fini agrituristici di edifici legittimamente realizzati dopo l’entrata in vigore della norma.
La questione sollevata potrebbe avere presto ripercussioni anche sulla disciplina edilizia che regola la conversione dell’attività agricola in attività agrituristica (articolo 32, comma 2, lettera c, e articolo 35, comma 1, della legge regionale 11/2005) nella parte in cui limita, la trasformazione degli edifici rurali per l’utilizzo agrituristico alle sole strutture ultimate entro il 13 novembre 1997, escludendo quelle posteriori, ancorché legittimamente edificate.
La incostituzionalità della norma non è stata potuta sollevare dal Tar unicamente perché non formalmente posta nel giudizio.










