Nessuna reazione nè offerte di aiuto dopo la lettera aperta della cooperativa sociale di Todi che rischia di dover cessare o ridurre la sua attività per una controversia con l'Inps di Perugia sulla natura dei lavoratori profughi
lavoro-immigrati

Dopo la lettera pubblica, del 25 febbraio scorso, di protesta della cooperativa sociale “lavorare insieme” di Pantalla, nessuna novità è arrivata e sembra perciò inevitabile che il primo di marzo, come preannunciato dalla direzione della cooperativa,  per i  30 soci lavoratori sarà un brutto giorno: “quasi tutti riceveranno la lettera di licenziamento” per difficoltà burocratiche incorse con l’Inps.
A quel che riferisce la cooperativa, l’ istituto previdenziale non avrebbe concesso quegli sgravi contributi, che spettano alle cooperative che occupano persone svantaggiate,  per le persone che sono immigrate in Italia sbarcando a Lampedusa, neppure nei casi in cui questi risultano invalidi.

Per dipanare la controversia sembra che si debbano attendere i tempi lunghi della giustizia, che dovrà decidere se la cooperativa rientra nelle previsioni normative
La legge 8 novembre 1991, n. 381, ha inteso disciplinare una tipologia particolare di
cooperative, quelle che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso
:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A) ;
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).
Per le cooperative sociali di tipo B, considerato il loro duplice scopo di abilitare al lavoro soggetti svantaggiati e produrre beni e servizi, sono previste alcune agevolazioni:
le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute
, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate,
sono state ridotte a zero.
Infatti con la legge n. 381 , il legislatore ha riconosciuto l’esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore, alle cooperative sociali che hanno come finalità quella dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, sia per i soci che per gli altri lavoratori dipendenti svantaggiati.

La stessa legge 381/1991 ha individuato quindi, i soggetti svantaggiati nelle seguenti categorie:
a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
b) ex degenti di istituti psichiatrici;
c) soggetti a trattamento psichiatrico;
d) tossicodipendenti;
e) alcolisti;
f) minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
g) persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
h) condannati ed ex internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni.

Alle cooperative sociali beneficiarie dell’esonero contributivo viene attribuito il codice di autorizzazione “5V”
col quale è individuata l’azienda avente titolo alle agevolazioni contributive.
Da ricordare anche che secondo quanto disposto dall’articolo 11 del D.lgs. n. 140 del 30 maggio 2005 il richiedente asilo politico che abbia ottenuto il “permesso di soggiorno per richiesta asilo” ha la possibilità di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

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