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La quinta sezione del Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che rovescia il parere consultivo di un'altra sezione dello stesso organo della Giustizia amministrativa
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la sentenza N. 01607/2011 ha stabilito due importanti principi che fanno chiarezza sugli oneri a carico dei Comuni nell’assistenza alle persone disabili.
In merito al primo dei due principi tuttavia si deve registrare un contrasto tra la recente sentenza e la tesi sostenuta da un’altra sezione dello stesso Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. III, n. 569/2009)

La sentenza 2011, comunque stabilisce che deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito, per definire gli oneri a carico del Comune, quando si tratta di persone con handicap permanente grave e di soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti (con specifico accertamento in entrambi i casi) e, con riguardo all’ambito oggettivo, di prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo.

Per il Consiglio di Stato, inoltre, la presenza di una indennità di accompagnamento, è rilevante per la concessione del beneficio della riduzione tariffaria, nei trasporti di disabili, ma non può essere presa in considerazione per escludere l’accesso al servizio di trasporto
In altri termini la percezione dell’indennità di accompagnamento non può essere valutata quale indice di capacità economica, ma assume valenza al solo fine di escludere il cumulo tra due benefici, aventi ad oggetto una analoga finalità assistenziale
 

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