196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 percento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui a decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.
Parimenti i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro
L’Agenzia delle entrate ha precisato che coloro( dipendenti pubblici e pensionati) che sono stati colpiti da questa norma, se hanno un reddito superiore a 300mila euro, hanno degli sconti (!) in sede di applicazione del’art’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Infatti il contributo di solidarietà del 3 per cento, dovuto sulla parte di reddito che
eccede l’importo di 300.000 euro non è dovuto in presenza esclusivamente di retribuzioni o pensioni assoggettate a riduzione o contributo di perequazione.
Ne consegue che il contributo di solidarietà interessa solo la parte di reddito complessivo, eccedente i 300.000 euro lordi annui, che trova capienza nei redditi di categoria diversa da quelli di lavoro dipendente (ove rientrano retribuzioni e pensioni) già assoggettati a riduzione ovvero al contributo di perequazione.
Ad Esempio
Redditi da pensione = € 325.000
(di cui € 175.000 riferiti al periodo 1° gennaio – 31 luglio 2011 e € 150.000 per il
periodo 1° agosto – 31 dicembre 2011, compresa tredicesima)
Altri redditi = € 100.000
Reddito complessivo = € 425.000.
La base imponibile del contributo di solidarietà è di € 100.000 e non 125.000
– i redditi soggetti a tassazione separata in base all’articolo 17 del TUIR; si specifica che nell’ipotesi in cui il contribuente non opti per la tassazione separata (comma 2) ovvero opti per la tassazione ordinaria (comma 3), i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo e, ove ne ricorrano i presupposti, si applica il contributo di solidarietà;
– i redditi esenti;
– i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta; i redditi soggetti a ritenute a titolo di acconto, invece, rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo secondo le modalità ordinarie;
– i redditi soggetti a imposte sostitutive dell’IRPEF, anche su opzione del contribuente; ad esempio, non rilevano ai fini del contributo di solidarietà i redditi fondiari per i quali il contribuente ha optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, c.d. cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.