Nel 2011 la FIALS aveva sollevato una polemica tendente ad accusare la Direzione Generale dell’usl2 di Perugia di comportamento antisindacale sia per il supposto trasferimento di un sindacalista, sia per il supposto diniego di un’assemblea sindacale nell’Ospedale della Media Valle del Tevere.
La Direzione Generale aveva sostenuto la legittimità del proprio comportamento in entrambe le situazioni lamentate.
Il Tribunale di Perugia, sezione lavoro, aveva respinto totalmente il ricorso della FIALS non ravvisando nelle azioni della Direzione aziendale dell’usl2 alcun comportamento antisindacale ma l’Organizzazione Sindacale aveva presentato formale opposizione avverso tale decreto.
Ora il Tribunale di Perugia, sezione lavoro, con sentenza n. 639/2012 del 20.11.2012 ha confermato definitivamente l’assenza di qualsiasi comportamento antisindacale da parte dell’USL n. 2 dell’Umbria, diversamente da quanto affermato dal Sindacato FIALS, in persona del sig. Carmine Camicia.
Il Giudice del Lavoro con l’attuale sentenza ha ritenuto del tutto infondata l’opposizione proposta dalla FIALS contro il decreto emesso dallo stesso Tribunale, in sezione monocratica il 27.07.2011, condannando per la seconda volta la predetta OO.SS. al pagamento delle spese processali a favore dell’USL n. 2 dell’Umbria.








