Le somme perse dal servizio sanitario regionale con l'annullamento del ticket sulle visite private dei medici si  dovranno recuperare gravando di nuovi o maggiori ticket le altre prestazioni pubbliche
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“Provvedere, con decorrenza immediata, alla sospensione dell’applicazione del ticket  sulle prestazioni rese in libera professione intramoenia del 29 per cento rispetto al valore tariffario delle prestazioni stesse”
E’ questa la disposizione con la quale la Regione Umbria ha applicazione alla sentenza del Tar dell’Umbria con la quale si annulla la misura di compartecipazione alla spesa per l’attività libero professionale di intramoenia dei medici dipendenti del servizio sanitario.

Rimane, comunque, ferma la decisione della Giunta regionale di presentare ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar ma, nel frattempo si sta riavviando un confronto con il Ministero dell’Economia e Salute per stabilire la modalità di spostamento del ticket su altre parti del servizio sanitario nazionale.
In tale ultima eventualità si potrà dire, parafrasando la celebre fase di Churchill dopo la conclusione della Battaglia d’Inghilterra contro gli aerei nazisti, che : mai tanti devono i loro soldi per l’azione di pochi.

Con il possibile aumento dei ticket sulle prestazioni istituzionali del servizio sanitario regionale, paradossalmente, si darebbe un ulteriore incentivo, riducendo la forbice tariffaria con le prestazioni in libera professione, all’attività privata dei medici anche se la Giunta regionale “intende mantenere, fino in fondo, la sua posizione di difesa delle fasce più deboli dal punto di vista economico, garantendo, attraverso un’azione di equità e responsabilità, il diritto alla salute e ad un servizio sanitario pubblico”.

Peraltro c’è da considerare che i volumi di attività libero-professionale intramuraria , comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, sia in termine di volume di prestazioni che di volume orario e che il contratto di area medica stabilisce che la libera professione intramoenia (allargata o non) deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda sanitaria

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