Il Consiglio di Stato, accogliendo, tra l’altro, gli appelli proposti dalla Regione Umbria avverso le sentenze del TAR Umbria NN. 18-19 e 20/2013, ha dichiarato la “inammissibilità dei ricorsi di primo grado per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti”, che contestavano la legittimità della Regione Umbria di assoggettare all’aumento del 29% la tariffa professionale per le prestazioni rese dai medici in regime “intramoenia”.








