“Il disegno di legge regionale licenziato in commissione, e che ora passa in aula per l’approvazione, rischia di penalizzare l’agricoltura sociale invece di sostenerla.” Lo dichiara la sezione umbra del Forum Nazionale Agricoltura Sociale a proposito del provvedimento: “Agriturismi, fattorie didattiche ed agricoltura sociale.” Il Forum ritiene positivo che la commissione abbia emendato l’articolo 17 per riconoscere come abilitati a svolgere attività di agricoltura sociale anche cooperative ed imprese sociali, associazioni di promozione sociale ed i soggetti regolamentati dalla legge 328/2000. Però lo stesso Forum giudica immotivata e dannosa la cancellazione dell’articolo 23 sul sostegno all’agricoltura sociale, un articolo che invece – specifica – andrebbe irrobustito. E’ infatti generalmente ritenuto naturale ed opportuno – sottolinea il Forum – intervenire con misure di supporto e di promozione degli ambiti economico-sociali emergenti per non depotenziarne la carica d’innovazione che le esperienze di agricoltura sociale – sottolinea ancora il Forum – in Umbria già stanno portando. Certo vanno previste misure ben calibrate e necessarie come formazione, promozione dei prodotti anche per un impiego nella ristorazione collettiva, spazio nei mercati cittadini, priorità nella concessione dei terreni demaniali e dei beni sequestrati alla mafia, informazione responsabile per i consumatori e possibilità di ospitare giovani per il servizio civile. Ecco, sono questi alcuni degli strumenti concreti che il Forum Agricoltura Sociale sezione Umbria chiede siano previsti e non cancellati nella legge che dovrà varare il Consiglio regionale. Allo stato attuale il testo può essere utile – nota il Forum – per rendere visibili e riconoscibili le esperienze di agricoltura sociale, ma non per accompagnarle nella crescita e agevolarne il consolidamento. Ma c’è di più. La cancellazione dell’articolo 23 renderebbe discordante la legge umbra rispetto al testo licenziato alla Camera dei Deputati lo scorso 26 giugno: il sesto, dei suoi sette articoli, è esclusivamente dedicato alle “Misure di sostegno all’Agricoltura Sociale”. L’articolo rende possibile prevedere criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari dell’agricoltura sociale in mense scolastiche ed ospedaliere; richiede ai comuni di definire le modalità di presenza e valorizzazione dei prodotti nelle aree pubbliche; prevede criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale in terreni demaniali agricoli, in quelli appartenenti ad enti pubblici territoriali e non territoriali anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi delle leggi antimafia. Si tratta, con tutta evidenza, delle medesime istanze dell’articolo 23 della legge regionale. L’articolo 6 della legge nazionale introduce anche altre agevolazioni da inquadrare in un decreto concertato tra il Ministero dell’economia e delle finanze, delle Politiche agricole e del lavoro e delle Politiche sociali. Il passaggio conclusivo riguarda la promozione da parte delle regioni di tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale da includere nei piani di sviluppo rurale e di progettazione integrata territoriale.

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