Alla mobilitazione di 1600 cittadini contro il vincolo su gran parte del territorio di Marsciano si contrappongono, schierando grossi calibri della giurisprudenza, i sostenitori del vincolo
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In vista dell’udienza al Tar dell’Umbria i contendenti affilano le armi.

Il Comitato promotore per la raccolta firme contro il vincolo posto dalla Soprintendenza dell’Umbria su una parte consistente del territorio comunale di Marsciano, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Spina sabato 28 novembre ha ribadito un netto no al vincolo 

Molto significativi i dati presentati dai tre promotori del Comitato, Ruggero Zaganelli, Lorenzo Berti e il Consigliere comunale Guido Santarelli.
Sono infatti oltre 1600 le firme che sono state raccolte in 2 settimane tra le circa 1900 famiglie che abitano nei 54 kmq di territorio comunale sottoposto al vincolo.
Firme che nei prossimi giorni saranno inviate, oltre che al Sindaco di Marsciano, al Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, al Soprintendente delle belle Arti e del Paesaggio dell’Umbria e alla Presidente della Regione Umbria.

“Si tratta – ha spiegato Zaganelli, che è anche il presidente del Comitato terremotati del 15 dicembre 2009 – di una delle petizioni più partecipate nella storia del territorio marscianese e rappresenta un ulteriore sforzo messo in campo per portare all’attenzione delle istituzioni, che sul vincolo sono chiamate a decidere, quali sono i sostanziali bisogni di questa comunità, a partire da quello di riportare dentro le proprie abitazioni le famiglie che ancora sono fuori a causa del terremoto del 15 dicembre 2009”.
Zaganelli ha infatti ricordato come quello della ricostruzione sia il più impattante e immediato dei problemi che il vincolo determina, bloccando cantieri e progetti, in particolare legati al Pir di Spina, che avevano già ottenuto il parere favorevole della stessa Soprintendenza e in questo modo impedendo il rientro nelle proprie case di famiglie che stanno aspettando già da 6 anni.

A questo principale disagio “si aggiungono poi le pesanti conseguenze per tutta l’economia locale, legata in modo particolare all’agricoltura e all’artigianato, e per la stessa attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Il vincolo prevede anche norme che vanno a penalizzare e limitare gli investimenti per le imprese agricole e questo alla vigilia dei nuovi bandi del Psr 2014/2020. ”

“Quello che chiediamo – ha ribadito Zaganelli – è che si arrivi ad una soluzione rapida di questo problema con tutte le Istituzioni interessate che si mettano al servizio dei cittadini.
La proposta di vincolo va ritirata e si deve poter dare avvio ad un tavolo che affronti la tutela del paesaggio, che certamente sta a cuore a tutti noi, in una ottica più partecipativa tra istituzioni e cittadini e che magari parta proprio da quel nuovo strumento, attualmente in fase di redazione, che è il Piano paesaggistico regionale”.

Alla Conferenza stampa è intervenuto anche il Sindaco di Marsciano Alfio Todini che nel prendere la parola ha sostenuto l’importanza dell’azione portata avanti dal Comitato raccolta firme per aver messo nero su bianco e reso evidente quella che è la reale posizione del territorio nei confronti di un vincolo che ne sta mettendo a rischio il futuro.

Dall’altro lato della barricata non stanno certo in silenzio e così si allontana il momento in cui le parti interessate alla vicenda del vincolo potranno sedersi ad un tavolo comune per cercare una soluzione equilibrata perché, da che mondo è mondo, la verità non sta mai da una parte sola.

Le associazioni intervenute ad opponendum contro il ricorso della Regione Umbria e del Comune di Marsciano hanno diffuso una dichiarazione che dice:
“Il comunicato stampa del 10 novembre pubblicato dai partiti di maggioranza del comune di Marsciano, parlando di salvaguardia del Contado di Porta Eburnea, sostiene che “su questi aspetti però già il nuovo Piano Regolatore Generale fornisce adeguate garanzie” e che “Il PRG è stato approvato pochi mesi fa col parere positivo della Soprintendenza avendone accolto tutte le molte prescrizioni e osservazioni formulate.”
Ciò è assolutamente falso.
Infatti il parere della Sopraintendenza sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di un PRG deve essere inviato al Comune ed alla Regione, ma l’approvazione del PRG viene dato con atto della Regione (in questo caso la delibera della Giunta della Regione Umbria n. 8 del 17.3.2015) e quindi non dalla Sopraintendenza.
Il parere della Sopraintendenza è secondo le leggi italiane ed europee vincolante.
Tuttavia la Regione Umbria si trova a contrastare il Ministero ed il Governo Italiano su ben due fronti: il decreto di notevole interesse pubblico (vincolo) riguardante il Contado e la Legge Regionale n. 1/2015 impugnata dal Governo presso la Corte Costituzionale. Pur essendo la Regione tenuta ad approvare il PRG con tutte le prescrizioni della Sopraintendenza ciò non risulta dalla delibera citata sopra.

Non si sa se una lista di prescrizioni sia stata inviata separatamente, ma si ha motivo di ritenere di no.
I meandri della burocrazia sono alquanto oscuri, ed i trucchi che tali meandri oscuri rendono possibili sono molti e gli enti interessati la passano liscia fino a quando qualcuno non impugna le procedure seguite nelle sedi giudiziarie competenti.
Da due documenti si ha motivo di ritenere che il comune non abbia accettato/accolto/recepito le prescrizioni della Sopraintendenza: si tratta del documento inviato dal comune alla Sopraintendenza il 30.8.2014 già depositato al TAR dell’Umbria e della delibera della Giunta Regionale di cui sopra che è carente riguardo alle prescrizioni della Sopraintendenza.

Fatta chiarezza sulle due recenti affermazioni dei partiti che reggono il comune di Marsciano, c’è da rilevare una questione di gran lunga più importante.
Ogni PRG va approvato in due fasi: il PRG strutturale sui principi urbanistici generali in una prima fase ed il PRG operativo in una seconda.
E’ tassativo per legge che, nella preliminare fase dell’adozione, il PRG strutturale debba essere corredato da una VAS approvata dagli organi competenti, inclusa la Sopraintendenza, pena la nullità dello strumento urbanistico prevista dalle norme. Ora il PRG-parte strutturale del Comune di Marsciano adottato nel 2007 non aveva la VAS. Il Comune ha tentato di salvarsi in corner inserendo una VAS solo nel PRG-parte operativa che è, invece, solo lo strumento successivo e di dettaglio di quello strutturale; tanto importante, quest’ultimo, da dover passare il vaglio della Provincia, a differenza della parte operativa. Il PRG strutturale di Marsciano è perciò totalmente illegittimo.

Visto e considerato che la Regione ed il Comune di Marsciano non rispettano la legge e soprattutto rifiutano fino all’ultimo di riconoscere l’autorità dello Stato Italiano e della Carta Costituzionale in materia di salvaguardia dei paesaggi, le associazioni ritengono che sia giunto il momento di fare presente ciò agli organi competenti, eventualmente di gravare di ricorso l’atto all’occasione della sua applicazione, e se necessario, sollevare il caso invitando la Commissione Europea a promuovere azione di inadempienza della direttiva comunitaria. Sarà poi la Commissione a valutare poi se sia il caso di inoltrare il caso alla Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo. Quanto affermato in questo paragrafo è talmente delicato ed anche complesso dal punto di vista amministrativo e giuridico che le associazioni hanno ritenuto opportuno redigere un apposito allegato a questa nota, al quale si rimanda.

Supponendo per un attimo, come semplice ipotesi di lavoro, che il Comune di Marsciano abbia recepito tutte le prescrizioni della Sopraintendenza della VAS del PRG operativo e che sia vero che “su questi aspetti però già il nuovo Piano Regolatore Generale fornisce adeguate garanzie” è opportuno chiedersi se un “decreto di notevole interesse pubblico” come quello emesso il 25.5.2015 possa essere considerato superfluo.
Con un vincolo paesaggistico ogni licenza edilizia deve essere approvata da due enti: il Comune e la Sopraintendenza; senza il vincolo solo dal comune.
Ciò fa una enorme differenza dal punto di vista della “teoria delle scienze politiche” e della “gestione del potere”.
Con il vincolo il Comune perde molto potere e ciò spiega la sua reazione violenta alla misura di tutela.
C’è da aggiungere però che il vincolo di per sé non garantisce a sufficienza la salvaguardia dei paesaggi e dei borghi medievali.
Basta vedere cosa è successo negli ultimi 10 anni a Castiglione della Valle, dove vige dal 1992 il vincolo paesaggistico n. 108 su un’area denominata “Pian dell’Abate“.
Se, al fine di vivere in pace con i poteri locali, la Sopraintendenza non sta attenta ed è troppo tollerante, l’effetto del vincolo diventa inefficace.
Per salvaguardare sufficientemente un’area che il governo centrale considera di notevole interesse pubblico ci vogliono due condizioni: il vincolo con prescrizioni severe e un Sopraintendente che non va troppo a braccetto con i poteri locali semplicemente per non leggere un giorno sì e l’altro pure un articolo della stampa locale che ne chiede le dimissioni.
Per concludere questo punto, il vincolo è condizione necessaria ma non sufficiente. Il vincolo ed una Sopraintendenza severa e rigida è condizione necessaria e sufficiente.

La falsa tesi dei partiti che reggono il Comune di Marsciano secondo cui “il vincolo è superfluo” non è che l’ultima trovata per attaccare la dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25.5.2015. In precedenza abbiamo sentito e smentito tanti altri motivi per cui il vincolo sarebbe superfluo:
1-perché “l’area del Contado di Porta Eburnea è già ben conservata grazie alla particolare attenzione del comune per la salvaguardia dei paesaggi e dei borghi medievali”;
2-perché blocca lo sviluppo dell’agricoltura;
3-perché il vincolo ritarda la ricostruzione post-terremoto

Per comprendere quanto sia falso il primo punto basta ricordare lo spostamento degli ospedali universitari dal centro di Perugia alla frazione di San Sisto, l’enorme aumento della pressione edilizia che si verificata sul Contado di Porta Eburnea, l’intenzione palese e dichiarata del comune di Marsciano di trasformare tutta la parte nord del territorio comunale in un dormitorio degli ospedali universitari, di cementificare tutti i borghi medievali ivi esistenti con palazzi moderni di 4-5 piani e di più che raddoppiare la popolazione del comune da 16.000 a 36.000 anime. Per saperne di più basta vedere il sito (www.contadoportaeburnea.it).

Anche il secondo punto è falso, perché il limite di edificabilità agricola di 16 mq/ha è più che sufficiente per costruire gli annessi agricoli necessari, soprattutto se si tiene conto che gli annessi veramente necessari all’agricoltura già esistono e che ci sono già tantissimi casali diroccati che si possono trasformare in annessi. La critica che fanno i partiti di maggioranza non riguarda quindi l’agricoltura definita in senso stretto, ma riguarda coloro i quali vogliono investire in zone agricole in impianti a biomasse, grandi depuratori, impianti fotovoltaici e pale eoliche. Il vincolo non danneggia affatto l’agricoltura, anzi la preserva.

Circa il terzo punto va tenuto particolarmente presente che, come affermato sopra, occorre non confondere l’interesse pubblico con la cruda lotta per mantenere il potere.
Tenendo conto di ciò si spiega entro certi limiti perché i partiti di maggioranza non hanno avuto remore morali a terrorizzare la popolazione dei borghi danneggiati dal terremoto del 2009 e ad usarla come un “mezzo” e “come una pecorella innocente” per combattere la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Che il vincolo non abbia niente a che vedere con la lentezza della ricostruzione delle frazioni danneggiate dal terremoto risulta evidente dal semplice fatto che il terremoto è stato il 15.12.2009, mentre il vincolo è arrivato il 25.5.2015.
La lentezza della ricostruzione è dovuta all’inefficienza delle istituzioni pubbliche chiamate ad attuarla, quindi anche ad inadempienze del Comune e della Regione, ed al fatto che il comune aveva valutato inizialmente i danni del terremoto in cifre sbalorditive.
Ben prima dell’arrivo del vincolo il comune ha giustamente considerato i castelli di Spina e di Sant’Apollinare dei beni storici, anche se per Spina non esiste un esplicito decreto di vincolo in base al D.Lgs. n 42/2004, ed ha chiesto il parere sui progetti di restauro alla Sopraintendenza. Questa si è espressa favorevolmente, ma con delle prescrizioni il cui obiettivo è anche quello di rendere le mura delle case interne al borgo più sicure nel caso di un ripetersi di fenomeni sismici.
Allegato 1- Alcune considerazioni giuridiche sulla illegittimità del PRG di Marsciano alla luce delle norme vigenti.
1- Punto primo: il PRG di Marsciano è formalmente e sostanzialmente nullo per violazione del D.Lgs n. 152/2006.
Il problema sta tutto nella osservazione n. 4501 del 14.02.2014 di Giuseppe Tullio alla VAS del PRG del Comune di Marsciano che rileva la ILLEGITTIMITA’ del PRG per non essere stato assoggettato a VAS. All’osservazione, risponde nero su bianco il Comune: “L’esclusione di assoggettabilità a VAS della Parte Strutturale del PRG è stata stabilita dalla delibera di Giunta Regionale n. 1566 dello 01.01.2007”. Si rimane esterrefatti che in Umbria un atto amministrativo come una delibera di Giunta possa violare e, di fatto, abrogare a proprio uso e consumo una norma di legge: il D.Lgs 152/2006 che impone tutt’altro. E poi, la Regione doveva avere una gran fretta se, per farlo, la giunta si è dovuta riunire il primo di gennaio!!

Cosa dice questa irrituale delibera regionale? Dai documenti in nostro possesso vi si dichiara la “…..non assoggettabilità a VAS per i PRG e loro varianti per i quali il relativo Documento programmatico sia stato approvato prima del 31.07.2007”- guarda caso, proprio la data in cui il PRG è stato adottato dal comune di Marsciano. Non solo era ancora perfettamente possibile acquisire la VAS, ma era obbligatoria per quanto precisato più in dettaglio qui sotto.

Intanto vanno osservate le date: la legge che impone la VAS è il D.Lgs 152/2006 , quindi antecedente al primo gennaio 2007, data della delibera regionale illegittima, quindi questa legge sulla obbligatorietà della VAS andava rispettata in primis dal Comune, che proprio nel 2006/2007 stava predisponendo l’adottando PRG, secondo dalla Provincia che avrebbe dovuto rilevare l’assenza di VAS in sede di verifica del piano e respingerlo. Invece – udite udite – la violazione di norma, prima perpetrata dal comune e poi anche dalla Provincia, porta la Regione a violarla per la terza volta con una delibera di giunta che cerca di salvare ciò che salvabile non è, perché pretende di prevaricare una norma dello Stato e non solo, ma anche della Unione Europea, come preciseremo avanti, valida erga omnes. Trattasi di abnorme violazione a danno della primazia costituzionale dell’art.9, delle leggi statali che ad essa si uniformano e della Direttiva Europea 2001/42/CE rispetto ad ogni altro interesse che gli illegittimi provvedimenti hanno inteso perseguire. Tale D.Lgs 152/2006 (che completa il D.Lgs 42/2004 fonte del decreto di “vincolo” in oggetto) all’art. 4 comma 3 prevede infatti:
– “La procedura per la valutazione ambientale strategica VAS costituisce, per piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione e approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli”.
IL PRG DI MARSCIANO E’ QUINDI NULLO. La nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio da chi ne abbia interesse. La stessa L. 241/90 è chiara nello stabilire che i provvedimenti amministrativi sono nulli in tutti i casi in cui la legge lo stabilisce. E’ un dato di fatto che la VAS doveva richiedersi ed acquisirsi nell’adottando PRG marscianese del 2007 contrariamente a quanto statuito illegittimamente dalla Giunta Regionale che così decidendo arbitrariamente che Marsciano ne andasse esente ha esposto ed espone quel PRG alla eccezione di insanabile nullità!

Inoltre, l’art. 5 lettera d) fornisce la definizione dei “ piani e programmi sottoposti a tale valutazione” : “ sono definiti piani e programmi tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali ….. nonché le loro modifiche……..la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell’approvazione, sui piani e programmi adottati….”. Quindi la norma cadeva a fagiolo per il PRG appena adottato nel 2007 da Marsciano che era dunque obbligato a sottoporre a VAS! E riguarda appunto i provvedimenti di pianificazione locale, come sopra evidenziato in verde. Quindi: violazione degli artt. 3 comma 3 e art. 5 comma 1 d) del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 (norme in materia ambientale), per inesistenza della VAS nel PRG, con conseguente lampante rilevabilità della nullità del PRG.

Sentite poi sempre al comma 3 dell’art. 4: “La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione e approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli”. Dove è questa parte integrante? Non esiste, non è allegata, il PRG è nullo. Il Comune di Spoleto (se andate on-line a verificare) si è trovato il PRG annullato dal TAR perché mancava lo studio sismico. Qui siamo sullo stesso piano o peggio: manca una valutazione ambientale strategica VAS che deve invece costituire – come afferma l’art. 4 comma 3 – il presupposto integrante del PRG.

2- Punto secondo: Comune, Provincia e Regione hanno violato la norma comunitaria

Come molti sapranno, il giudice nazionale (in questo caso il TAR e poi il Consiglio di Stato) è tenuto ad applicare la norma comunitaria che prevale sempre su quella interna del singolo paese ove in conflitto con la precedente. Al punto che il nostro giudice interno, in caso di conflitto tra norma interna e norma comunitaria, deve applicare la seconda e disapplicare la prima. In caso di dubbio deve (non può, bensì deve) sospendere il processo e rinviare il caso alla Corte dell’Unione Europea. Se avete aperto il D.Lgs 152/2006, vedrete che alla parte seconda riguardante la VAS, definisce “la presente legge quale norma attuativa della direttiva 2001/42/CE” la quale dispone di voler garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. la Direttiva comunitaria va soggetta a recepimento con legge interna, ed oggi il recepimento c’è, è il D.Lgs 152/2006, violando il quale, la Regione ha violato anche la direttiva europea. La delibera della Giunta regionale n. 1566 datata 1.1.2007 e gli atti che ne sono l’attuazione sono impugnabili avanti il TAR e poi anche presso la Corte Europea, per ottenere declaratoria di nullità. Il Titolo V della Costituzione dispone altresì che le Regioni operino nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (Cost. art 117). La Regione Umbria ha fatto terra bruciata di tutte le norme sovra-ordinate di tutela all’ambiente, come ben può evincersi dalla impugnativa della sua legge urbanistica innanzi alla Consulta”

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