Negli ultimi anni nella nostra città e nelle nostre frazioni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di rapine in casa e nelle aziende con le vittime che, oltre al furto di oggetti cari, hanno anche subito violenze personali e percosse.
E’ giusto che le maglie della legge si stringano per coloro che, approfittando della mitezza e della pacifica convivenza che da sempre contraddistingue i cittadini marscianesi ed italiani, pensano anche che qualora vada male il furto esista l’opportunità di un risarcimento da parte della vittima specie quando quest’ultima provi a proteggere legittimamente i suoi cari ed i beni di sua proprietà.
La libertà deve essere difesa con leggi adeguate alla nostra contemporaneità con in primissimo piano proprio la sicurezza verso le famiglie e la comunità, e tutto ciò deve essere garantito da un impianto normativo aggiornato ed in grado di assicurare alla giustizia, senza sconti, coloro che delinquono.
Per le idee sopra espresse il Partito Socialista Italiano di Marsciano informa la cittadinanza che negli uffici della Segreteria Generale del Comune è possibile raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulle MISURE URGENTI PER LA MASSIMA TUTELA DEL DOMICILIO E PER LA LEGITTIMA DIFESA.
Le firme saranno raccolte fino al 25 maggio 2016; per firmare è sufficiente essere residente nel comune e presentarsi muniti di carta d’identità o documento equipollente.
La proposta di legge di iniziativa popolare, che si chiarisce non essere un referendum popolare, prevede la modifica dei seguenti articoli del codice penale:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: ”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito quanto segue:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

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