I contribuenti che hanno carichi affidati all’agente della Riscossione potranno presentare l’istanza di adesione alla c.d. rottamazione bis delle cartelle entro, e non oltre, il prossimo 15 maggio 2018. L’invito a salire sul treno della rottamazione costituisce, certamente, fanno sapere gli esperti tributaristi, Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi, l’ultima possibilità per chiudere il proprio debito con l’Agenzia della entrate-Riscossione, prima che essa stessa possa avviare misure cautelari e procedimenti esecutivi.
La c.d. “rottamazione bis” delle cartelle è, infatti, senza dubbio una delle principali misure fiscali contenute nel decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017).
La “nuova” definizione agevolata dei ruoli rispecchia in tutto e per tutto quanto previsto dalla precedente procedura disciplinata dall’art. 6 del D.L. n.193/2016, arricchita però da dettagli decisamente più appetibili.
Invero, con l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 è stata nuovamente disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora (per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge), restando dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata (oltre che le spese per notifica della cartella e le eventuali procedure esecutive). È possibile rottamare anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, a condizione che rientrino tra quelle tributarie o contributive; in tale eventualità, la definizione potrebbe anche perfezionarsi a costo zero, riporta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.
Più nel dettaglio, l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato la c.d. “Estensione della definizione agevolata dei carichi” ricomprendendo tra questi tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.
Non potranno beneficiare, invece, della definizione agevolata:
i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). In buona sostanza, la definizione agevolata non potrà essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di “rottamazione” delle cartelle ai sensi del D.L. n.193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste.
Ebbene, il legislatore nel disciplinare la rottamazione bis ha previsto tre vie procedurali distinte:
a. la prima, relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017
b. la seconda, relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1˚ gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016;
c. la terza, inerente i c.d. “ripescati”, intendendo come tali tutti coloro a cui era stata negata la possibilità di aderire alla prima rottamazione, perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di dilazione in corso con l’ex Equitalia e non risultavano in regola con i pagamenti (non avendo versato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016).
In tutti e tre i casi disciplinati dal legislatore, i carichi potranno essere definiti presentando la domanda di adesione (modello DA 2000/17 ) entro il 15 maggio 2018.
Sul punto occorre precisare che sono state previste diverse modalità di adesione; il contribuente potrà, infatti, decidere discrezionalmente di:
– inoltrare il modello di adesione (DA 2000/17) alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando la copia del documento di identità;
– presentare il modello di adesione (DA 2000/17) presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);
– inoltrare la domanda di adesione attraverso un apposito form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio è attivo già dal 6 novembre 2017, si chiama “Fai D.A. te” e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere a disposizione gli strumenti per aderire alla cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle. In particolare, in questo caso, collegandosi al portale www.agenziaentrariscossione.gov.it sarà possibile da un lato, richiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili” e dall’altro, presentare la domanda dall’area libera del portale senza necessità di pin e password.
Ciò posto, è importante precisare che in presenza di una pluralità di debiti, nell’inoltrare la richiesta, il contribuente potrà scegliere il singolo carico da rottamare. A tale riguardo, va però ricordato che secondo la circolare n. 2 del 2017 dell’Agenzia delle Entrate, la singola partita (e non il codice tributo) affidata all’agente della riscossione costituisce una unità indivisibile. Tale è di regola quella scaturente da ciascun procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione. Ne consegue che, secondo l’interpretazione ufficiale, non è possibile decidere di definire, ad esempio, i rilievi Irpef e non quelli Iva del medesimo avviso di accertamento. Lo stesso dicasi con riferimento ad una cartella di pagamento emessa per la liquidazione o il controllo formale della dichiarazione .
Allo stesso modo, il contribuente potrà, invece, scegliere di utilizzare un unico modulo per rottamare carichi ante e post primo gennaio 2017. In questa ipotesi, se si sceglierà la massima dilazione possibile, l’agente della riscossione procederà d’ufficio a ripartire in tre ovvero cinque rate i pagamenti, a seconda dei carichi cui essi di riferiscono.
Si ricorda, inoltre, che il debitore ben potrà anche decidere di compilare più modelli, con riferimento ad affidamenti distinti. Tanto, qualora si avesse il dubbio sulla complessiva sostenibilità della pretesa. In tale eventualità, infatti, si potrà far decadere la procedura riferita ad una o più istanze, lasciando in vita le altre. L’eventuale omesso o insufficiente pagamento di una rata, infatti, potrebbe determinare la caducazione dell’intera definizione agevolata. Se invece si parcellizzano gli affidamenti in una pluralità di domande, si potrà decidere per quale comunicazione dell’Ader effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti.










