Alla fine in Regione ha prevalso la linea della maggior prudenza. Con l’ordinanza n. 22 firmata questo pomeriggio dalla Presidente della Regione Donatella Tesei, vengono prorogate quasi tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19, attualmente in vigore, a partire dal mantenimento della chiusura della scuole in tutta la provincia di Perugia.
A decorrere dal 6 marzo 2021e fino al 21 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi nel territori dei comuni della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell’infanzia, statali e paritarie di cui all’articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.
Nei comuni della Provincia di Terni, in applicazione dell’art 21 del DPCM 2 marzo 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca.
“Dal confronto con il Cts, e sentito il ministro della Salute Speranza – ha precisato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei – abbiamo individuato una serie di restrizioni calibrate in base alla diffusione del contagio. È evidente che in questa tipologia di Ordinanza il parere sanitario ha un’influenza determinate e che la volontà è quella di ispirare l’azione amministrativa al principio della massima precauzione al fine di garantire la mitigazione del contagio”.
Tra le modifiche, rispetto all’Ordinanza precedente, l’adeguamento al Dpcm per l’orario del coprifuoco in tutto il territorio regionale, che sarà dalle ore 22 alle 05 del giorno successivo, anche allo scopo di facilitare i servizi di asporto, e la possibilità nella sola provincia di Terni di tenere attività corsistiche individuali in presenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme inerenti il distanziamento interpersonale).
Per ciò che concerne il commercio sono confermati i protocolli di sicurezza già in vigore dalla scorsa ordinanza per tutte le attività commerciali. È vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie. E’ inoltre vietata l’apertura, sempre dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica, di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad esclusione dei generi alimentari, e prodotti agricoli e florovivaistici.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.
Infine per quel che riguarda le norme comportamentali sono introdotte alcune novità: divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande; divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo; divieto di svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.









