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In un precedente articolo su LA NORMATIVA SULLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI IN UMBRIA E GLI INDIRIZZI REGIONALI  SU RECUPERO ENERGETICO E  SMALTIMENTO. Parte terza e ultima” del 5 febbraio 2024 avevamo formulato alcune approfondite osservazioni sull’argomento, che per memoria si riportano a stralcio dopo i recenti sviluppi procedurali.

“Il Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti (PAGIR)  e cioè della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, comprensivo del programma di interventi necessari e  del relativo piano finanziario, deve essere elaborato dall’Autorità d’Ambito sulla base dei criteri  definiti, per norma di legge, dal Piano regionale e degli eventuali indirizzi contenuti nello stesso. L’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), con sedi oltre che a Perugia anche a Terni e Foligno, a quasi 7 anni dall’inizio della sua operatività e per varie circostanze, non è però ancora riuscita a dotarsi del fondamentale strumento di pianificazione che, una volta predisposto, deve essere adottato dal Consiglio direttivo (di soli 9 sindaci) e poi approvato dall’Assemblea dell’Autorità (di tutti i 92 Sindaci umbri) nel rispetto della disciplina generale di cui all’art. 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e  s.m.i. e della disciplina regionale di dettaglio contenuta nelle due ll.rr. n. 11 del 2009 e n. 11 del 2013.”.

“Infatti l’art. 13 della l. r. 11/’09 come sostituito dall’art. 14 della l.r. 11/’13, al comma 3, prevede espressamente che costituiscono elementi essenziali del Piano d’Ambito per il servizio di gestione  dei rifiuti urbani, tra gli altri, “g) l’individuazione, nel rispetto del piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani...”.

“Tutto questo conferma che, essendo stata fatta nel 2013 dal legislatore umbro la scelta dell’Ambito territoriale ottimale unico costituito dall’intero territorio regionale e la creazione del nuovo ente pubblico AURI con la soppressione  dei quattro ATI umbri istituiti dalla l.r. 23/’07, oggi è esclusivamente in capo ad AURI il potere di scelta e la connessa responsabilità per l’individuazione, nel suo Piano d’Ambito da predisporre e adottare in Consiglio direttivo entro la metà di maggio ’24 e poi approvare definitivamente in Assemblea entro la metà di novembre’24, dell‘area in cui localizzare il nuovo impianto di termovalorizzazione tra quelle potenzialmente idonee previste nella rappresentazione cartografica del Piano regionale e nel rispetto dei  criteri di scelta nello stesso specificati.”.

“Lo stesso Piano regionale, ai fini dell’applicazione dei criteri localizzativi, al capitolo 3. (Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti), nel paragrafo 3.1. (Criteri generali) per i diversi raggruppamenti di tipologie impiantistiche e in particolare per il Gruppo B – Impianti di trattamento termico e più specificamente B1 – Impianti di termovalorizzazione rifiuti (incenerimento e coincenerimento (produzione di energia o di materiali che utilizza i rifiuti come combustibile normale o accessorio ), pirolisi, gassificazioni o simili)  e nelle annesse cartografie ha previsto, oltre le aree non idonee (aree rosse), le aree potenzialmente idonee (aree bianche)  all’installazione di ciascuna tipologia impiantistica. Il Piano ha precisato, peraltro, che tali aree bianche individuate nelle cartografie non costituiscono una scelta localizzativa diretta, che invece, per la norma di legge regionale, è demandata allo strumento del Piano d’Ambito di Auri. “.

“Nello stesso paragrafo è  però anche previsto che l’impianto “è localizzato, nel rispetto dei criteri di cui al presente piano, preferibilmente in aree già destinate ad uso industriale o ad attività produttive commerciali, da individuare in esito alla procedura di cui alla Parte II, titolo IV, del DL n. 36 del 31-3-2023″ (sic!). Quest’ultimo anomalo indirizzo contenuto in un provvedimento amministrativo dell’Assemblea regionale (Presidente Squarta) appare icto oculi viziato sotto il profilo della violazione di legge (regionale), la quale come sopra prescrive che l’individuazione dell’area di localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione costituisce uno degli elementi essenziali del Piano d’Ambito per il servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’Assemblea dell’Auri e non un”esito” di procedura contrattuale di concessione promossa da un soggetto diverso.”.  

“Ad avviso di chi scrive resta comunque fermo il vizio di legittimità degli atti amministrativi in questione sia del Consiglio regionale che di Auri per violazione di legge regionale. L’azione di annullamento di qualsiasi atto amministrativo richiede il ricorso entro i termini al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di cui al nuovo Codice del processo amministrativo allegato al d.lgs. n. 104 del luglio 2010.”.

Per quanto sopra evidenziato può essere intentata un’azione d’annullamento dell’avviso pubblico, palesemente illegittimo, di avvio della procedura di concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero energetico, previsto dal PRGIR della Regione Umbria, ma non ancora localizzato nel PAGIR, pubblicato da AURI in data 19 luglio 2024, a firma del RUP sul sito web dell’ente (e non all’Albo pretorio, dove ad oggi non risulta pubblicata neanche la relativa determinazione). L’azione d’annullamento dell’avviso può concretizzarsi appunto con la presentazione di un ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di cui alla legge n. 1034 del 1971 e al D. Lgs. n. 104 del 2010 di riordino del processo amministrativo o quanto meno di un ricorso straordinario di natura amministrativa al Presidente della Repubblica di cui al vigente D.P.R. n. 1199 del 1971 (art. 8 e ss.) entro centoventi giorni. Il tutto fatto salvo l’eventuale annullamento d’ufficio in autotutela dell’atto dirigenziale invalido, magari su indirizzo del nuovo Consiglio direttivo e del più rigoroso nuovo Presidente dell’AURI.         

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