Il Comune dovrebbe tener conto di una sentenza di annullamento già emessa e non limitarsi a confezionare avvisi di accertamento-stampo rigurgitati su tutti i contribuenti indistintamente
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“Leggo con sorpresa l’articolo apparso su “iltamtam.it” del 15 luglio intitolato “Vicenda ICI: aveva ragione il Comune di Todi”, nel quale viene riportato il commento del responsabile dell’Ufficio Tributi, che “canta vittoria” ed esorta le commissioni tributarie a respingere i ricorsi avanzati dai contribuenti, glissando tuttavia elegantemente sulla diretta e tempestiva risposta fornitagli dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che meno di un mese fa gli ha recapitato la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento ICI emesso nei confronti di un contribuente per l’anno 2002, dietro uno dei ricorsi presentati dalla sottoscritta.
Più precisamente, la Commissione ha accolto il ricorso (e per l’effetto annullato l’avviso di accertamento) semplicemente in quanto, per legge, affinchè si realizzi il presupposto impositivo ICI, l’area edificabile – ed il relativo valore di mercato – devono esistere alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Posto che il P.R.G. – parte strutturale – risulta adottato in data 11 aprile 2002 e, dopo le osservazioni e controdeduzioni, definitivamente adottato il 16 dicembre 2002 (ed approvato dalla Giunta Provinciale nel 2004), ne deriva che al 1° gennaio 2002 non vi era nessuna area edificabile né, tantomeno, alcun valore venale della stessa.
Tale circostanza, che la Commissione Tributaria definisce “di palmare evidenza”, attesta inconfutabilmente l’illegittimità degli avvisi di accertamento sulle aree edificabili emessi dal Comune di Todi per l’anno 2002.
Ai contribuenti che abbiano pagato non resta pertanto che presentare istanza di rimborso. Ma vi è di più.

La sentenza-pilota emessa nel 2006 dalla Corte di Cassazione che a “torto collo” legittima i Comuni a richiedere l’ICI sulle aree edificabili che tali sono sulla base del solo P.R.G. strutturale (nella sentenza si legge: “l’Amministrazione Finanziaria vestita da legislatore”, le disposizioni interpretative del Decreto Bersani sono “sempre pro Fisco in quanto dettate da ragioni di cassa e non ispirati all’esigenza di realizzare la certezza del diritto, ma soltanto a garantire gli interessi di una delle parti in causa; ciò non facilita l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra Amministrazione e contribuente, basato sul principio della collaborazione e della buona fede come vorrebbe lo statuto del contribuente”….

“L’Amministrazione Finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel corso del giudizio ha dettato al giudice quale dovesse essere, pro domo sua, la corretta interpretazione della norma sub iudice”) contiene anche dettami che non hanno ricevuto pari enfasi: nella sentenza, infatti, si legge anche che l’ICI debba essere liquidata “sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione”.
Ciò in quanto “la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi ‘non inedificabili’ non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore”.

Del resto, precisa la Corte, “in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse, per l’Ici e per l’imposta di registro”.
Di tutte le prescritte valutazioni i Comuni dovranno quindi necessariamente tenere conto, non potendosi limitare a confezionare avvisi di accertamento-stampo rigurgitati su tutti i contribuenti indistintamente (anche a chi il terreno nel 2002 nemmeno lo possedeva!).
Infine, se è vero che il Comune era legittimato a richiedere l’ICI sulle aree edificabili sulla base del P.R.G. strutturale, e dunque già dal 2003, è altrettanto vero che avrebbe dovuto inviare la comunicazione di cui all’art. 31, comma 20, L. n. 289/2002 (onori ed oneri!), tuttavia notificata ai contribuenti solo a partire dal 2005.
Da ciò, a parere della sottoscritta, si evince che il Comune potrà legittimamente richiedere l’ICI sulle aree edificabili solo a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Tanto dovevo, non certo per delegittimare l’attività e l’impegno comunque lodevoli degli addetti ai lavori, ma semplicemente per dovere di cronaca, nell’esclusivo interesse di tutti i contribuenti.
Del resto, come mi disse lo stesso responsabile dell’Ufficio Tributi, “se lei vincerà il ricorso sarò il primo a chiedere il rimborso”!

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