La Suprema Corte torna a ribadire che il valore dei terreni si incrementa non appena inizia l'iter per l'adozione del Piano regolatore di un Comune che prevede per lo stesso l'edificabilità

Con sentenza n. 19871 del 18 luglio 2008 la Corte di Cassazione è tornata a definire le conseguenze dell’inizio dell’iter per la edificabilità di un terreno, mettendo forse la parola fine ad una diatriba che tanto sta appassionando Todi (e seppur con toni meno accessi tanti altri Comuni in Umbria), anche se restano aperti gli interrogativi sulla correttezza dei percorsi amministrativi seguiti per applicare un “giusto” principio.
I giudici di legittimità hanno affermato che le disposizioni contenute nel decreto “Visco-Bersani”, consentono di attribuire (ai fini dell’Ici, dell’imposta di registro, dell’Irpef e dell’Iva) carattere di edificabilità a una determinata area indipendentemente dall’approvazione definitiva da parte della Regione o dall’adozione degli strumenti urbanistici attuativi del Piano regolatore generale adottato dal Comune.

I giudici di legittimità, uniformandosi all’orientamento espresso nella sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 25506/2006, che trattava una vertenza in tema di Ici, hanno ritenuto che costituisce plusvalenza soggetta a Irpef la cessione di un terreno “potenzialmente edificabile”, essendo sufficiente a far perdere la qualifica agricola di un suolo la semplice previsione in uno strumento urbanistico generale, ancorché non perfezionato dal punto di vista amministrativo.

In buona sostanza, la legge non prevede che l’utilizzabilità a scopo edificatorio debba essere effettiva al momento dell’imposizione fiscale, ma quello che rileva è la potenzialità di edificazione.
L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è, infatti, sufficiente a far lievitare il valore venale di un’area e determina, di per sé, una trasformazione economica del suolo.

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