La conservazione del cognome degli avi, uno dei motivi della quasi ossessiva ricerca di una procreazione "maschile", è divenuta possibile anche per la madre

Stare qualche vantaggio lo dà. Sarà possibile infatti dare ai figli il cognome materno, se entrambi i genitori sono d’accordo.
In seguito all’approvazione, il 13 dicembre 2007, del Trattato di Lisbona (che ha modificato il trattato sull’Unione europea e quello istitutivo della Cee) anche l’Italia, come tutti i 27 stati membri, ha il dovere di uniformarsi ai principi fondamentali della Carta dei diritti Ue tra i quali il divieto “di ogni discriminazione fondata sul sesso”.
Tale divieto opera anche quando si tratta di dare il cognome ai nuovi nati, in quanto “la sola possibilità di dare il cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più in sintonia con l’evoluzione della società e le fonti di diritto soprannazionali”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha dato seguito, a causa delle mutate condizioni legislative all’appello del 2006 al Parlamento affinché con una legge consentisse l’adozione del cognome materno,
I giudici quindi potranno disapplicare le norme italiane a favore dei soli maschi in quanto in contrasto con i principi del Trattato.
Ovviamente, per non passare da un eccesso all’altro, per la scelta del cognome materno occorrerà l’assenso di entrambi i genitori e cesserà probabilmente la ricerca incessante, da parte dei genitori, del “maschio” per conservare il nome della stirpe.

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