Quella norma della finanziaria, 2008 che aveva previsto che il governo emanasse uno o più regolamenti con procedure acceleratorie e di semplificazione per favorire l’aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese del settore, è stata dichiarata incostituzionale. Secondo la Corte, infatti, non è sufficiente che tali regolamenti siano adottati dopo aver »sentito« la Conferenza-Stato Regioni: è necessaria l’ »intesa«.
Per il resto, il governo può procedere, per cui la Consulta la respinto tutti gli altri motivi del ricorso promosso dalla Regione Veneto.
Il nuovo titolo V della Costituzione ha stabilito che il turismo, dal 2001, è una materia di competenza regionale, tuttavia «l’esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materia di legislazione concorrente o residuale».
A stabilirlo è la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 76, ha sì bocciato la norma della finanziaria 2008, ma allo stesso tempo ha fissato un importante paletto sui casi in cui è consentita la deroga alle competenze regionali.
Se vi è , appunto, l’esigenza di un «esercizio unitario a livello statale» – si legge nella sentenza scritta dal giudice costituzionale Luigi Mazzella -i principi di sussidiarietà e di adeguatezza (in forza dei quali si verifica l’ascesa della funzione normativa dal livello regionale a quello statale) possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel titolo V.
A condizione, naturalmente, che la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni.
Per il resto, il governo può procedere, per cui la Consulta la respinto tutti gli altri motivi del ricorso promosso dalla Regione Veneto.
Il nuovo titolo V della Costituzione ha stabilito che il turismo, dal 2001, è una materia di competenza regionale, tuttavia «l’esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materia di legislazione concorrente o residuale».
A stabilirlo è la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 76, ha sì bocciato la norma della finanziaria 2008, ma allo stesso tempo ha fissato un importante paletto sui casi in cui è consentita la deroga alle competenze regionali.
Se vi è , appunto, l’esigenza di un «esercizio unitario a livello statale» – si legge nella sentenza scritta dal giudice costituzionale Luigi Mazzella -i principi di sussidiarietà e di adeguatezza (in forza dei quali si verifica l’ascesa della funzione normativa dal livello regionale a quello statale) possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel titolo V.
A condizione, naturalmente, che la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni.









