La questione posta dalla Usl al nuovo presidente non era per nulla peregrina fino a pochi mesi fa, ma adesso sembrerebbe superata da alcuni pronunciamenti

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Le polemiche in corso sulla nomina di dipendenti della Usl al vertice della Veralli Cortesi di Todi hanno tirato in ballo anche la posizione di alcuni alti dirigenti della Usl 2 eletti consiglieri comunali e finanche l’ex Sindaco di Marsciano che nella struttura sanitaria svolgeva un ruolo paramedico.
La questione di incompatibilità posta, pur superata, non era per nulla peregrina fino a pochi mesi fa. Infatti l’Avvocatura generale dello Stato, ritenuto che le disposizioni in materia di ineleggibilità non possono essere interpretate analogicamente, ma possono ben essere interpretate estensivamente, riteneva che il regime di ineleggibilità alle cariche elettive dovesse essere esteso anche ai direttori sanitari di presidio ospedaliero pubblico, «pur non espressamente contemplati. Gli stessi, infatti,  svolgono attività gestionali di supporto perfettamente assimilabili a quelle svolte dagli altri soggetti pubblici e privati contemplati ( la triade al vertice di Usl- n.d.r) ».
L’avvocatura dello Stato quindi riteneva che fosse l’attività gestionale quella da tenere in considerazione quando si doveva valutare l’incompatibilità in questione, cioè quella di un dipendente Usl ad assumere una carica pubblica elettiva. Ma di questa interpretazione, proprio nel febbraio di quest’anno, la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita.
Con sentenza n. 27, infatti, la Suprema Corte ha osservato che “La previsione di cause di ineleggibilità, da parte del legislatore, per essere conforme all’art. 51 Cost., deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. È alla luce di questi principi che va valutata la disciplina delle cause di ineleggibilità dei dirigenti sanitari alle cariche di governo negli enti locali.
La disciplina in questione, volta ad assicurare la parità di trattamento tra i candidati e ad evitare l’inquinamento delle competizioni elettorali, che potrebbe derivare dalla possibilità di alcuni candidati di condizionare gli elettori, era originariamente ispirata a un parallelismo tra le ipotesi di ineleggibilità dei dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche e di quelli delle strutture convenzionate. In conseguenza di quanto precede, si deve escludere che il regime di ineleggibilità sia esteso anche ai direttori sanitari dei singoli presidi ospedalieri pubblici, nei quali possono articolarsi le aziende sanitarie
.”.
La Corte è poi andata oltre sentenziando sulla prevista “ineleggibilità del direttore sanitario delle strutture convenzionate, che è figura assimilabile, per contesto e funzioni, a quella del dirigente medico dei presidi sanitari pubblici ”ritenendo che vi fosse “una disparità di trattamento nella materia dell’elettorato passivo, regolata dall’art. 51 Cost. La previsione dell’ineleggibilità per i direttori sanitari di strutture convenzionate non appare ragionevole né proporzionata e, quindi, viola l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, e l’art. 51 Cost., per l’indebita compressione del diritto di elettorato passivo.”
La sentenza della Corte dà la stura ad alcune considerazioni che potrebbero contribuire a chiarire alcuni aspetti della vicenda Veralli Cortesi.
In primis quello che colui il quale nella struttura pubblica o privata convenzionata con la Usl svolga attività gestionale, non ha alcun ostacolo ad essere eletto nei Consigli Comunali.
Questo significa che un direttore sanitario di una clinica privata convenzionata con la Usl, eletto Sindaco potrebbe, quale componente della conferenza dei Sindaci, legittimamente assumere decisioni che riguardassero, direttamente o indirettamente, i programmi della Usl in ordine ai convenzionamenti da attuare o dismettere. Una situazione che la Corte ha ritenuto ammissibile anche se per molti altri ritenuta al limite del “contrasto di interessi”.
La Corte Costituzionale, quindi, dovendo scegliere, ha scelto di difendere innanzi tutto la libertà di svolgere attività pubblica, di fronte a pretese dell’ordinamento di tutelare pur altre legittime esigenze.
E questo principio parrebbe doversi tener presente anche nella vicenda Veralli- Cortesi, perché anche qui non si tratta di incarichi di lavoro in cui un dipendente Usl  viene a svolgere un’attività in concorrenza e quindi in contrasto oggettivo con la stessa che svolge nella Usl, bensì di una nomina per assolvere ad una funzione pubblica, in un ente peraltro che proprio nella sua storia, scritta negli statuti, prevedeva una stretta collaborazione con gli enti deputati all’assistenza sanitaria, tantè che fino a non molto tempo fa era proprio l’Usl ad avere la possibilità di nominare propri rappresentanti nella Veralli.
Una possibilità che è stata sottratta dalla supremazia della politica che vedeva di mal occhio un tal autonomo potere del manager Usl, il quale oggi sembra in primis non gradire l’idea di trovarsi di fronte propri dipendenti in veste diversa da quella di “sottoposti” e magari di doversi con loro impegnare in vertenze legali.

 

 

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