Per gli amanti del lotto ci sono due numeri da giocare sulla ruota di Roma nella lotteria della costituzionalità delle leggi regionali umbre.
Dopo l’impugnativa dellalegge umbra n.3 per l’esecuzione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di regolarita’ contributiva per i lavori pubblici, Il Consiglio dei ministri ha impugnato anche la legge regionale.5/2010 dell’Umbria recante: ”Disciplina delle modalita’ di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”.
Dopo l’impugnativa dellalegge umbra n.3 per l’esecuzione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di regolarita’ contributiva per i lavori pubblici, Il Consiglio dei ministri ha impugnato anche la legge regionale.5/2010 dell’Umbria recante: ”Disciplina delle modalita’ di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”.
La legge della Regione Umbria sarebbe per il Governo censurabile relativamente ad una norma in materia di collaudo statico.
Essa, infatti, attribuendo alla Regione il potere di individuare gli interventi edilizi da escludere dal collaudo statico, contrasterebbe con la normativa statale in materia di collaudo statico che costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, di cui all’art.117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
Per il Governo l’illegittimità della legge sarebbe desumibile anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n.21/2010 secondo la quale la sicurezza delle costruzioni, collegata ad aspetti di pubblica incolumita’, rientra nella competenza statale”
Per il Governo l’illegittimità della legge sarebbe desumibile anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n.21/2010 secondo la quale la sicurezza delle costruzioni, collegata ad aspetti di pubblica incolumita’, rientra nella competenza statale”











