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Un'ordinanza del Sindaco impone limiti ben precisi per l'utilizzo in agricoltura dei fitofarmaci: ecco l'ordinanza integrale
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Il Comune di Marsciano ha emesso un’ordinanza che disciplina l’uso di fitofarmaci in agricoltura nel nostro territorio: l’elaborato è frutto di una richiesta della ASL di adoperarsi in materia per poter aggiornare la vecchia normativa comunale del 2000.
Innanzitutto il Comune raccomanda di privilegiare i prodotti fitosanitari con carattiristiche di minima persistenza ambientale e ricorda che devono essere utilizzati solo da chi è in possesso del patentino.
Sarà necessario avere, in ogni azienda agricola, il “Registro dei Trattamenti” ed i prodotti fitosanitari vanno conservati chiusi ed in luoghi non frequentati da persone o animali domestici, né tantomento in luoghi dediti allo stoccaggio di derrate alimentari o di mangimi.
L’ordinanza poi va nello specifico riguardo alle distanze minime: i trattamenti possono essere effettuati ad almeno 5 metri dai confini di proprietà, ad almeno 20 metri dalle abitazioni e dai ricoveri di animali, ad almeno 10 metri dalle strade pubbliche, a 10 metri dall’orlo delle sponde dei corsi d’acqua, ad almeno 10 metri da fonti o sorgenti private ad uso agricolo, ad almeno 20 metri da fonti o sorgenti private ad uso potabile, ad almeno 25 metri da ortaggi o altre colture destinate ad essere consumate crude, ad almeno 200 metri rispetto alle fonti degli acquedotti.
Se il trattamento è fatto con mezzi meccanici allora la distanza minima diventa di 50 metri.
Chi esegue il trattamento è obbligato e comunicare la cosa con cartelli gialli ben evidenti ed informare i confinanti prima del trattamento.
Questi sono i punti più importanti dell’ordinanza che riportiamo di seguito.

IL SINDACO

Vista la proposta rimessa dal Unità Sanitaria Locale n. 2 – Dipartimento di Prevenzione, assunta al protocollo di questo Comune al n. 18333 in data 26.05.2010, con la quale si propone di emettere Ordinanza per ragioni igienico-sanitarie derivanti dalla distribuzione in agricoltura di prodotti fitosanitari;
Atteso che con il presente provvedimento si intende disciplinare la pratica agricola consistente nel trattamento di colture e terreni con prodotti fitosanitrari;
Vista la precedente Ordinanza n. 66 Prot. 8042 del 14.04.2000, con la quale veniva disciplinato l’uso in agricoltura di presidi sanitari;
Visto l’art. 47 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 26.04.2007;
Ritenuto sulla base delle nuove indicazioni scientifiche di dover regolamentare l’utilizzo sia in agricoltura che in altri ambiti dei prodotti fitosanitari, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

O R D I N A

Con effetto immediato:

1)Fra i prodotti fitosanitari impiegati, devono essere privilegiati quelli con caratteristiche di minima persistenza ambientale ovvero che hanno intervalli di sicurezza i più brevi possibili.
2)I prodotti fitosanitari potranno essere manipolati ed utilizzati esclusivamente da personale in possesso del prescritto “Patentino”.
3)E’ fatto obbligo di conservare presso l’azienda agricola a cura del titolare che lo deve sottoscrivere, il “Registro dei Trattamenti” ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 290/2001.
4)E’ fatto divieto di conservare prodotti fitosanitari in confezioni aperte ed in locali accessibili a persone o animali domestici ovvero in locali destinati allo stoccaggio di derrate alimentari o mangimi per animali.
5)E’ fatto obbligo di usare, in fase di preparazione e di impiego dei prodotti fitosanitari, i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dal D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i..
6)Debbono essere tassativamente rispettate le dosi di impiego e le precauzioni d’uso, previste per ogni singolo prodotto.
7)I trattamenti con prodotti fitosanitari, sono VIETATI:
a) ad una distanza inferiore a ml. 5 dai confini di proprietà e a ml. 20 dalle abitazioni circostanti e dai ricoveri di animali.
b) ad una distanza inferiore a ml. 10 dalle strade pubbliche di ogni ordine e grado ai sensi del Codice della Strada.
c) ad una distanza inferiore a ml. 10 dall’orlo delle sponde dei corsi d’acqua significativi come indicati nell’allegato I parte III del D. Lgs.vo 152/2006, ovvero corsi d’acqua che presentano portata idrica per almeno 8 mesi l’anno.
d) ad una distanza inferiore a 10 ml. da fonti o sorgenti private se ad uso agricolo o ad una distanza inferiore a 20 ml. se ad uso potabile.
e) ad una distanza inferiore a ml. 25 da ortaggi o altre colture destinate ad essere consumate crude.
f) ad una distanza inferiore a ml. 200 di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 94 D. Lgs.vo 152/2006 e s.m.i..
8)I trattamenti devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente sulla salvaguardia degli insetti utili e dell’attività pronuba delle api.
9)La distribuzione di prodotti fitosanitari mediante uso di irroratrici, atomizzatici, nebulizzatici motorizzate può essere praticata SOLO su culture poste a distanza maggiore di ml. 50 da abitazioni, allevamenti e colture non destinate ad essere trattate.
10) Nelle fasce di rispetto di cui al punto n. 7) lettere b) e c) e al punto 9), solo per il trattamento di colture erbacee, il trattamento è consentito mediante con mezzi dotati aventi pressione di esercizio non superiore a 2 atm.
Nelle fasce di rispetto di cui al punto n. 7 – lettera a) possono essere usati prodotti fitosanitari esclusivamente mediante distribuzione manuale con pompe o altri mezzi non motorizzati.
11) E’ fatto obbligo di AVVISARE PREVENTIVAMENTE (almeno 24h prima) i residenti nelle aree interessate dai trattamenti, affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso (ricovero degli animali, chiusura finestre ecc.).
12) L’area da trattare deve essere preventivamente segnalata mediante apposizione di cartelli (di colore giallo), di divieto di accesso e di pericolo collocati in numero tale da essere visibili l’uno dall’altro.
13) Qualora l’area da trattare sia attraversata da strade o sentieri, I cartelli devono essere posti anche all’inizio e alla fine degli stessi.
14) I trattamenti devono essere effettuati in condizioni meteorologiche favorevoli ovvero in assenza di vento, in modo da evitare la dispersione aerea verso abitazioni, colture o aree non soggette allo stesso trattamento.
15) La revoca della Ordinanza n. 66 Prot. n. 8042 del 14.04.2000;

DISPONE ALTRESI’

1)Che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e le altre Forze dell’Ordine, nonché il personale di vigilanza e controllo del dipartimento di prevenzione della AUSL vigilino affinché, quanto disposto con la presente Ordinanza venga rispettato.
2)Che copia della presente Ordinanza sia notificata alla Caserma Carabinieri di Marsciano e Spina, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e al settore competente della AUSL n. 2 distretto di Marsciano.
3)Che alla presente Ordinanza sia data la massima divulgazione possibile, attraverso organi di stampa, sul sito internet del Comune di Marsciano, consegnandone copia a tutti i rivenditori di prodotti fitosanitari e alle associazioni di categoria degli agricoltori con il compito di darne massima diffusione ai clienti ed associati.
4)Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Perugia entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero ricorso al T.A.R. dell’Umbria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

AVVERTE INFINE

Che i contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono perseguibili penalmente ai sensi degli artt. 650 e 674 del Codice Penale, nonché al pagamento delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalle vigenti normative, applicabili in relazione alla violazione commessa.

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