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La società aveva contestato l'ordinanza con la quale il Sindaco aveva imposto di adeguare... il ciclo di produzione con strumenti atti a ricondurre le emissioni acustiche nei limiti normativi”.
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La vicenda del mangimificio Checcarini ha assunto una rilevanza nazionale dopo che la recente sentenza del Tar Umbria, che ha respinto un ricorso della impresa, è stata commentata anche su Il Sole24 ore.
Come noto la società esercita attività di produzione di mangimi per animali, nello stabilimento sito in frazione San Valentino della Collina del Comune di Marsciano.
Vicino allo stabilimento, che affaccia sulla strada Marscianese dal lato opposto a quello dell’abitato di San Valentino, vi è un edifico residenziale, il cui proprietario negli ultimi anni ha ottenuto dal Comune l’adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni acustiche dello stabilimento; in esecuzione di essi, l’impresa ha realizzato interventi migliorativi (che però, a quanto sembra al Tar, non hanno risolto il problema).

Nel periodo giugno-luglio 2010 misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. presso l’abitazione vicina allo stabilimento, hanno evidenziato  il superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa .

Ne è seguita l’adozione dell’ordinanza del Sindaco con il quale è stato imposto all’azienda “di adeguare, entro 20 giorni dalla notifica della presente, il ciclo di produzione con strumenti atti a ricondurre le emissioni acustiche nei limiti normativi”.
Decisione del Sindaco più blanda di quella che aveva proposto l’Arpa cioè di inibire l’attività nel periodo notturno, nelle more dell’attuazione degli interventi ordinati.
La società aveva impugnato l’ ordinanza, sostenendo, tra l’altro, che non vi era stata la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento e delle misurazioni programmate dall’Arpa.
Il Tar Umbria ora, come sintetizza il quotidiano milanese, ha sentenziato che  “L’ordinanza del sindaco contro l’inquinamento acustico non richiede la preventiva comunicazione dell’ avvio del procedimento. .. con queste motivazioni: 1) l’organo pubblico incaricato dei controlli ha il «diritto alla sorpresa» nello svolgimento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso consenta al controllato di «non farsi cogliere sul fatto»; 2) il controllato ha però il diritto di verificare e contestare, anche successivamente, la veridicità e l’idoneità degli accertamenti compiuti. "

Per il quotidiano "La sentenza è esatta. Il "diritto alla sorpresa" della Pa controllante è consentito dal l’articolo 7 della legge 241/1990, che stabilisce che non è necessario l’avvio del procedimento allorché «sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento».
Si potrebbe obiettare che il contraddittorio deve essere osservato "nel momento" in cui il controllo è effettuato, e non in momenti successivi.
Ma l’obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, vi è qui una situazione vincolata, perché, se vi è l’avvio del procedimento, il controllato può sfuggire al controllo; se non vi è l’ avvio del procedimento, il controllo si svolge senza contraddittorio.
I giudici hanno perciò esattamente stabilito che il contraddittorio è necessario, ma può avvenire anche in momenti successivi “
 

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