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L'amministrazione provinciale ha stabilito l'obbligo sulle sue strade fino al 30 aprile: una "trappola" per gli automobilisti che entrano dalla province vicine o utilizzando la viabilità statale dove l'obbligo, se tale si può definirlo, è solo fino al 31 marzo
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Nella farsa delle catene da neve a bordo dei veicoli, la Provincia di Terni ha battuto ogni record.
La neve lì può cadere fino al 30 aprile un mese in più di quando la cosa è possibile qualche centimetro più in là, in provincia di Perugia o addirittura all’interno dello stesso territorio ternano.
La Provincia umbra consorella infatti ha posto come data limite per l’obbligo (??) il 31 marzo e già questa è una cosa strana, ma la stessa Anas per le strade che attraversano la provincia di Terni ha stabilito quella data.

Quindi un automobilista che se ne viene da lontano lungo la viabilità statale, dopo aver scaricato quell’inutile peso dalla propria auto, uscito dalla strada statale dovrà inevitabilmente fermarsi se non vorrà correre il rischio di una multa sotto il già cocente sole d’Aprile.
Intanto anche il Codacons, con molta circospezione, si muove.
La faccenda è complicata dal fatto che le catene a bordo sono una vera necessità per i mezzi pesanti sia perché una volta che si bloccano di traverso su una strada non c’è verso di rimuoverli, sia perché essi affrontano lunghissime percorrenze attraversando parecchi paralleli e quindi con l’impossibilità alla partenza di prevedere il tempo che farà in prossimità dell’arrivo.
Comunque anche il Codacons  con Marco Donzelli afferma che “ordinanze che impongono l’acquisto di catene da neve sono illegittime".
"Ma come tutte le norme è necessario che siano proporzionali e ragionevoli – dice ancora il Codacons – non si può dire genericamente ‘dal 15 novembre al 31 marzo’, devono esserci delle condizioni metereologiche adeguate, che solitamente sono limitate nel tempo, e durante le quali potrei anche decidere di non servirmi della macchina, senza dover necessarie acquistare delle catene".

Insomma, secondo il Codacons multe fatte sulla scorta di queste ordinanze sono illegittime: "Dunque possono essere impugnate – conclude l’associazione dei consumatori – come è noto il ricorso al giudice di pace ormai è a pagamento", ricordano.
Ma per una multa che può arrivare a 300 euro può certamente valerne la pena anche se per cifre inferiori è palese che le amministrazioni contino proprio su questo deterrente.
D’altronde nella pratica delle "truffe" questo, l’importo non eccessivo ed inferiore alle spese per avere giustizia, è l’escamotage più usato per idurre i rischi

La illegittimità, peraltro, potrebbe essere determinata anche dalla natura dello strumento “ordinanza” utilizzato per imporre l’obbligo.
Le leggi che disciplinano le competenze di Sindaci e Presidenti della Provincia  prevedono la possibilità da parte di questi organi di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza o meglio per far fronte ad un pericolo imminente ed attuale.
Quindi quando la normativa statale ha previsto la possibilità di obbligare alle catene a bordo con una ordinanza dei proprietari delle strade non poteva che ribadire implicitamente, col termine usato, le condizioni in cui il provvedimento può essere emanato.

In mancanza di un pericolo imminente ed attuale l’obbligo di catene a bordo ove lo si volesse egualmente stabilire sarebbe un normale regolamento ( comunale o provinciale) per il quale la competenza è unicamente dei Consigli: comunale o provinciale.

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