In prossimità del Natale 2011 l’Agenzia delle Entrate ha emanato le tanto attese istruzioni in tema di contribuenti minimi che avranno dal 1 gennaio prossimo una nuova disciplina.
Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità – disposizioni di attuazione dell’articolo 27, commi
1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111), questo è il titolo del provvedimento che ha data 22 dicembre ma è stato diramato oggi.
Tra le varie precisazioni l’Agenzia scioglie alcuni nodi interpretativi di particolare rilevanza.
In primo luogo il limite di 35 anni di età per usufruire della normativa vale nell’anno successivo a quello in cui tale età è stata raggiunta.
Era una conclusione aspettata e logica.” Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare
alcuna opzione espressa”.
Poi, e questo è sintomo di un po’ di logica fiscale rispettosa della logica comune è stato sciolto il nodo delle ritenute d’acconto, che sembrava dovessero essere del 20% anche su redditi che alla fine sconteranno una imposta sostitutiva del 5%
”I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta.
A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".
Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità – disposizioni di attuazione dell’articolo 27, commi
1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111), questo è il titolo del provvedimento che ha data 22 dicembre ma è stato diramato oggi.
Tra le varie precisazioni l’Agenzia scioglie alcuni nodi interpretativi di particolare rilevanza.
In primo luogo il limite di 35 anni di età per usufruire della normativa vale nell’anno successivo a quello in cui tale età è stata raggiunta.
Era una conclusione aspettata e logica.” Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare
alcuna opzione espressa”.
Poi, e questo è sintomo di un po’ di logica fiscale rispettosa della logica comune è stato sciolto il nodo delle ritenute d’acconto, che sembrava dovessero essere del 20% anche su redditi che alla fine sconteranno una imposta sostitutiva del 5%
”I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta.
A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".
Qualche perplessità sulla disposizione secondo cui “Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.”
Questa disposizione sembra collegata a quella già esistente per cui quando si intraprende una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all’Agenzia delle Entrate presentando un’apposita dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società.
Quindi chi, avendo aperto la partita Iva nel gennaio del 2008, avesse dichiarato di aver iniziato l’attività nel dicembre 2007 potrebbe trovarsi fuori per pochi giorni dal nuovo regime
Quindi chi, avendo aperto la partita Iva nel gennaio del 2008, avesse dichiarato di aver iniziato l’attività nel dicembre 2007 potrebbe trovarsi fuori per pochi giorni dal nuovo regime






