Le istruzioni operative emanate dalle circolari n. 7/2008 dell’Inail, 35/2010 del Ministero del Lavoro e 145/2010 dell’Inps con le quali si stabiliva che la validità del Durc è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per il quale il certificato è stato richiesto (es. secondo le istruzioni occorre richiede un DURC per la stipula del contratto, per il pagamento del S.a.l. etc), non sono valide per la giustizia amministrativa
Illegittimo anche quanto aveva specificato il Ministero del Lavoro per il quale, sempre relativamente agli appalti pubblici, non è possibile utilizzare un Durc richiesto a fini diversi. Ad esempio per l’appalto pubblico non si può utilizzare il DURC richiesto per fruire di benefici o sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria o un DURC per lavori privati in edilizia.
A dirlo il Consiglio di Stato, che ha affermato, con l’ordinanza 1465 del 23 aprile scorso " .. non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d’appalto debba riferirsi alla specifica gara d’appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come ad esempio nella circolare Inail 5 febbraio 2008 n. 7, ma si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro 8 ottobre 2010, n.35, e la circolare Inps 17 novembre 2010 n. 145) non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem".