Il sottoscritto Moreno Primieri, nella sua qualità di Consigliere Comunale del gruppo di F.I. espone e chiede quanto appresso.
Con l’entrata in vigore della nuova convenzione per la gestione dei parcheggi a pagamento, nel centro storico di Todi e nelle zone limitrofe, è praticamente diventato impossibile per gli automobilisti reperire spazi di parcheggio libero e ciò in un momento in cui il comune ha deciso di puntare sul trasporto privato per l’accesso in centro, con il divieto di transito agli autobus, indirizzo solo parzialmente modificato a seguito delle proteste dei cittadini.
In buona sostanza in tutto il centro storico di Todi e in ampie aree limitrofe si può parcheggiare solo a pagamento, con forte discriminazione dei “poveri” rispetto ai “ricchi”. A tale riguardo si ricorda che la materia è regolata dall’art. 7, comma 1, del codice della strada, secondo cui il Comune può “stabilire…aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere…”. Tuttavia, il comma 8 dello stesso articolo dispone che il Comune “… su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Va anche evidenziato che in materia esiste una sentenza della Corte di Cassazione Civile (n. 116 del 2007), secondo cui “è nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera”. A questa si sono richiamate diverse sentenze dei giudici di pace.
Inoltre, quello che occorre avere presente è il principio ispiratore della norma, teso a tutelare il diritto di ogni cittadino “a circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” (art. 16 della Costituzione): diritto per il quale, tra l’altro, gli automobilisti pagano la tassa di circolazione. Sul punto è stato esplicito anche il ministero dei Trasporti con il parere n. 1712 del 30 marzo 2012, con il quale riconosce che con il termine immediate vicinanze “si deve intendere una distanza ragionevolmente breve, anche al fine di tutelare gli interessi collettivi degli utenti eventualmente condizionati nell’accedere a infrastrutture per effetto della leva tariffaria”.
Per tutto quanto sopra evidenziato e rappresentato, il sottoscritto interroga il Sindaco per sapere se l’amministrazione comunale ha previsto aree, situate nelle immediate vicinanze di quelle assoggettate a pagamento, come aree di sosta libere nel rispetto del dettato normativo e/o se intende procedere a tale individuazione riportando il Comune nella legalità.
- Moreno Primieri - Capogruppo Forza Italia
- 11 Agosto 2014









