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La Camera di Commercio di Perugia non applicherà più l’imposta di bollo sulle quietanze di pagamento.Infatti, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 26 gennaio 2007 ha chiarito che le istanze di rimborso del diritto annuale per somme erroneamente versate e non dovute, riferendosi ad un entrata di natura tributaria, beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 5 della tabella allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972.Finalmente anche l’ovvio viene riconosciuto dal “fisco.

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