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Le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno
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QUANDO SI VOTA
Domenica 27 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, e lunedì 28 maggio 2007, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei sindaci e dei consigli di 862 comuni
(di cui 26 capoluoghi di provincia) di regioni a statuto ordinario, del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della Sardegna.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 28 maggio, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci dei comuni, si voterà domenica 10 giugno, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 11 giugno 2007, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

COME SI VOTA

Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco;
– tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato;
– tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;
– tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla predetta lista di candidati consiglieri (c.d. voto disgiunto).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga posta alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima, a meno che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto, cioè della facoltà di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.
Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra).
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno di voto sul nominativo di uno dei candidati alla carica di sindaco;
– tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
– tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga stampata sotto il contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato stesso appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima.

CORPO ELETTORALE
Le elezioni in 862 comuni interesseranno 7.995.100 elettori, di cui 3.848.515 maschi e 4.146.585 femmine; 9.646, le sezioni elettorali.
Considerando una sola volta gli enti interessati contemporaneamente a più elezioni amministrative, il numero complessivo di elettori sarà di 10.306.672, di cui 4.946.985 maschi e 5.341.687 femmine; il numero complessivo di sezioni elettorali sarà di 12.446.
I dati riguardanti il corpo elettorale sono provvisori, perché suscettibili di variazione a seguito della revisione straordinaria delle liste elettorali attualmente in corso.

TESSERA ELETTORALE

Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti nei cinque giorni antecedenti le elezioni (vale a dire da martedì a sabato), dalle ore 9 alle ore 19, mentre domenica e lunedì, giorni della votazione, saranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.
Gli elettori sono invitati a voler verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e, in mancanza, a richiedere al più presto il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni di votazione.

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