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Le Amministrazioni comunali che contribuiranno a scoprire fra i propri cittadini gli evasori fiscali avranno una "tangente" del 30%

Siglata il 15 novembre scorso l’intesa della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali sulla proposta di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale, secondo quanto previsto dal D.L. 203/05 che destina proprio agli enti locali attivi in questo senso il 30% di quanto maggiormente recuperato grazie alla loro collaborazione. Lo schema di provvedimento ricostruisce chiaramente i rapporti tra Agenzia delle Entrate e Comuni in ordine alla partecipazione all’attività di accertamento fiscale.

Innanzitutto vengono fissati dei punti cardine dell’attività:

1) i Comuni sono chiamati a trasmettere alcuni dati non sensibili all’Agenzia delle Entrate; in realtà questa attività di collaborazione è già disciplinata dall’articolo 44 del D.P.R. 600/73 tanto che nello schema di provvedimento si parla di riorganizzazione dei flussi di dati conseguenti a tale attività.
Ebbene l’art. 44 stabiliva la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei redditi delle persone fisiche, infatti i Comuni di domicilio fiscale, in base al secondo comma dell’art. 44 avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, possono segnalare all’ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
A tal fine il Comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal Comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. La riorganizzazione dei flussi di dati relativi a tali attività di accertamento – dispone l’Agenzia- deve essere fatta in modo tale che lo scambio sia pertinente e non eccedente come disposto dall’art. 11 del D Lgs. 196/03.

2) i Comuni possono attuare la partecipazione all’accertamento fiscale tramite società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

3) L’attività di accertamento fiscale cui partecipano i Comuni è quella relativa ai tributi erariali diretti e indiretti.

4) I Comuni partecipano all’attività di accertamento fornendo segnalazioni primariamente in relazione alle annualità di imposta 2004 e 2005 e in relazione a situazioni sintomatiche di fenomeni evasive con particolare riguardo all’economia sommersa e all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

In ragione delle attività istituzionali dei Comuni, il provvedimento individua degli ambiti di intervento degli stessi in a) commercio e professioni; b) urbanistica e territorio; c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; d) residenze fittizie all’estero; e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
Trattandosi di segnalazioni qualificate, l’Agenzia delle Entrate individua le fattispecie (si rinvia al documento per la lettura di esse), distinte per ambito, che comportano per l’amministrazione l’obbligo di segnalazione da parte del Comune il quale quando sia sussistente il caso indicato nel provvedimento deve comunque comunicare all’Agenzia tali dati: nome, cognome, codice fiscale o partita Iva.
I Comuni si servono per tali segnalazioni del SIATEL in modalità web, in casi particolarmente complessi è altresì ammissibile l’invio del cartaceo.

E’ importante sottolineare come, in ragione di questa collaborazione i Comuni, dietro loro richiesta, avranno a disposizione entro i tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento i flussi informativi relativi a: bonifici bancari o postali per ristrutturazioni edilizie; contratti di somministrazione di energia elettrica gas e acqua disponibili in Anagrafe Tributaria e i contratti di locazione degli immobili. Inoltre l’Agenzia delle Entrate si impegna anche a rendere disponibili ai Comuni che ne facciano richiesta le informazioni relative alle denunce di successione aventi ad oggetto immobili.

Ovviamente il provvedimento non manca di chiarire come la quota di compartecipazione al maggior gettito prevista a favore dei Comuni dall’art. 1 comma 1 del D.L. 203/05 verrà attribuita ai Comuni. A tal riguardo si legge nello schema di provvedimento che “gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni sono tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30% degli importi di riferimento è destinato ai Comuni che hanno contribuito all’accertamento”.

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