La recente ordinanza n. 41 della Corte Costituzionale consente ora all’Amministrazione Comunale di Todi di pretendere il pagamento dell’ICI retroattiva per tutto il periodo compreso tra l’adozione e la pubblicazione del nuovo PRG (anni 2002-2005), ma lo potrà fare solo sulla base di una revisione dei V.M.R.I.A. adottati dalla precedente Amministrazione, in linea con le indicazioni della sentenza 25506/2006 della Corte di Cassazione e della stessa ordinanza n. 41 della Corte Costituzionale, per differenziare l’imponibile ICI di un terreno semplicemente inserito nel PRG e quindi ancora soggetto alle misure di salvaguardia ed appena all’inizio dell’iter urbanistico, da un’altro munito di piano attuativo, dove la possibilità di costruire è concreta ed immediata.
La sentenza della Corte di Cassazione, infatti, precisa che “la semplice aspettativa di edificabilità, non comporta l’equiparazione pura e semplice alla edificabilità; comporta soltanto l’assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli” e “ l’ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base di un valore venale che tenga conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione”.
L’ordinanza n. 41 della Corte Costituzionale ribadisce questo concetto specificando che: “il criterio di valore venale consente di attribuire al terreno il suo valore di mercato, adeguando la valutazione alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti probabilità di rendere attuali le potenzialità edificatorie dell’area”.
E’ ovvio, perciò, che con un PRG non operativo e con un’aspettativa di edificabilità incerta e lontana nel tempo il valore commerciale di un terreno potenzialmente edificabile non può essere lo stesso di quello per il quale la possibilità di costruire è, invece, immediata.
Non nascondo la mia perplessità di fronte alle decisioni prese dalla Suprema Corte considerando che la stessa non ha dato alcun rilievo alle norme dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), continuamente violate in barba ai diritti dei cittadini, come ben evidenziato nell’atto n. 171 della sesta Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, incaricata di effettuare un’indagine sullo stato di applicazione dello Statuto stesso.
In particolare la suddetta Commissione ha riscontrato nella prassi legislativa, fin dall’entrata in vigore della legge 212/2000, la presenza e la frequenza di numerose e significative deroghe allo statuto per quanto riguarda il principio di eccezionalità di norme interpretative in materia tributaria (come accaduto, per es. per la nozione di area fabbricabile ai fini tributari di cui all’art.36, comma 2, del D.L.223 del 2006).
Non è comunque la prima volta che la Corte Costituzionale prende delle decisioni a favore dei Governi e a danno dei contribuenti. Ma la impari lotta tra chi cerca la certezza del diritto e chi, invece, la calpesta deve continuare. Esorto, perciò, tutti quelli che hanno presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale a tener duro ed essere ottimisti in merito all’andamento del ricorso stesso.
Non mi ritengo di essere un “esperto giurista” ma penso di aver agito per principi di equità e di buon senso, trovando sostegno nei pronunciamenti di diverse Commissioni Tributarie (Lazio, Piacenza ecc…) che non mi risulta siano costituite da sprovveduti ed incompetenti.









