La procedura per la stabilizzazione dei titolari dei contratti di collaborazione con gli Enti pubblici, questione che interessa da vicino molte Amministrazioni dell’Umbria, suscita parecchie perplessità da parte delle organizzazioni dei Comuni italiani e delle Province, alla luce di quanto sostenuto, con una sua circolare, dalla “Funzione Pubblica”.
Secondo quanto sostenuto nella circolare, i requisiti di legge che il legislatore individua per il personale con contratto di collaborazione, non sarebbero requisiti di stabilizzazione, bensì solo di “prestabilizzazione”.
Pertanto sarebbe necessario che detti collaboratori divengano prima dipendenti a termine per poi poter accedere, dopo aver maturato un ulteriore triennio di lavoro con contratto di natura subordinata, alla stabilizzazione a tempo indeterminato.
Tale interpretazione pone, per l’ANCI-UPI, una serie di problematiche interpretative, attinenti a vari profili.
In primo luogo, resterebbero esclusi i comuni sotto i 5.000 abitanti (e gli altri enti non soggetti al patto di stabilità).
Si realizzerebbe, così, una indebita compressione delle prerogative dei piccoli enti e si vanificherebbero le legittime aspettative del personale, quando in realtà appare chiaro l’intento del legislatore di risolvere il precariato prodottosi in tutte le pubbliche amministrazioni.
Scendendo nel dettaglio, sempre per l’Anci-Upi, il risultato delle indicazioni della Funzione Pubblica sarebbe che ad ogni selezione (fatta per stabilizzare i collaboratori-precari) gli Enti si troverebbero a dover coinvolgere altri candidati (non riservatari), di cui gli enti potrebbero non avere alcun bisogno, con notevole aggravio di spesa e a tutto danno dell’economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Infine, ma non meno importante, il secondo triennio di lavoro, cui, secondo l’interpretazione della circolare, i collaboratori sarebbero obbligati per poter ottenere la stabilizzazione, implica una deroga implicita al dettato legislativo, in base al quale le assunzioni a termine non possono avere durata superiore a 3 mesi.
E’ di tutta evidenza, dicono dunque l’Anci e l’Upi, che una deroga implicita ad una norma imperativa di legge pone i soggetti chiamati ad applicare la normativa in oggetto di fronte ad una assunzione di responsabilità notevole ed in una condizione di incertezza che di certo non giova al buon andamento dell’azione amministrativa.













